AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ: PEC PERSONALE ENTRO IL 30.6.2025
8 Aprile 2025
Con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, il Legislatore ha esteso agli amminist[...]
COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI
In sede di approvazione è previsto l’inserimento del nuovo comma 3-bis all’art. 56-bis, TUIR con il quale è disposto che gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura:
determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditività del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate / soggette a registrazione ai fini IVA.
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