POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
Come noto, l’art. 1, comma 982, Finanziaria 2016 ha previsto, a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per la videosorveglianza, il riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 ovvero in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Con il Decreto 6.12.2016 il MEF ha definito “i criteri e le procedure per l’accesso al credito … e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo”, demandando ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza per la richiesta del beneficio.
Ora, in data 14.2.2017, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il predetto Provvedimento.
Il credito d’imposta in esame spetta alle esclusivamente alle persone fisiche.
Risultano agevolabili le spese sostenute nel 2016:
Le spese devono essere sostenute su immobili non utilizzati nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo.
Il credito spetta nella misura del 50% relativamente alle spese sostenute su immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa / lavoro autonomo
Il credito d’imposta:
Considerato che le risorse stanziate ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l’ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute;
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza.
In particolare nella stessa devono essere riportati i seguenti dati:
Inoltre, va specificato se la fattura è riferita ad un immobile utilizzato promiscuamente.
L’istanza va presentata dal 20.2 al 20.3.2017.
Va sottolineato che la procedura approvata per la richiesta dell’agevolazione in esame non prevede un click-day (non assume rilevanza la cronologia di invio).
La compilazione e la presentazione in via telematica dell’istanza vanno effettuate utilizzando lo specifico software “Creditovideosorveglianza” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
Come specificato nel citato Provvedimento 14.2.2017, è consentita la presentazione di un’unica richiesta contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Qualora per un medesimo soggetto siano presentate più richieste, è considerata valida l’ultima richiesta presentata “che sostituisce e annulla le precedenti domande”.
Va evidenziato che l’invio telematico può essere effettuato:
Il credito d’imposta in esame:
L’eventuale credito non utilizzato può essere usufruito nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite di tempo.
Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti la non spettanza, in tutto o in parte, dell’agevolazione in esame, provvede al recupero del relativo importo.
Fonte: Provvedimento Agenzia delle Entrate del 14-02-2017
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