LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Aggiornamento sulle principali misure di contenimento della diffusione Covid-19 , a seguito del N. DPCM del 22 marzo 2020.
Le novità riguardano principalmente le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso.
Le disposizioni avranno validità da lunedì 23 marzo a venerdì 3 aprile 2020 (le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza).
Le misure contenute in quest’ultimo decreto si sommano a quelle (riferite principalmente alle attività professionali e al commercio al dettaglio) contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo e nell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo, la cui validità, inizialmente fissata al 25 marzo, è stata prorogata al 3 aprile.
Una nuova stretta rispetto alla possibilità di muoversi delle persone e la sospensione delle attività produttive e industriali. E’ quanto prevede il nuovo Decreto (pdf) firmato dal presidente del Consiglio, i cui effetti sono validi dal 23 marzo al 3 aprile 2020 in tutto il territorio nazionale per contrastare la diffusione del Covid-19.
Fa eccezione il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza, e comunque l’impossibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, già scattata, e quindi già in vigore, in base a un’ ordinanza anch’essa firmata dallo stesso premier e dal ministro.
Ecco, riassunte, le misure previste.
È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Viene cancellata la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, prevista nel Dpcm dell’8 marzo scorso (all’articolo 1 comma 1 lettera a).
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1, relativo ad attività e produzioni contrassegnate dal codice Ateco (pdf), e che può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva. In essa vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Lo stesso avviene per le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trovi l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per farle proseguire. In ogni caso, non è serve la comunicazione se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, anche in questo previa autorizzazione del Prefetto.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Per le attività commerciali, resta fermo quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 (che all’allegato 1 prevede un elenco di attività di commercio al dettaglio che non vengono sospese, dalla vendita di generi alimentari e di prima necessità, alla ferramenta, articoli per animali, distributori di carburante, commercio di elettronica ed elettrodomestici, prodotti per l’igiene, tabacchi, edicole, farmacie e parafarmacie, servizi bancari, finanziari, assicurativi ) garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, per il quale è limitata la presenza negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Le attività professionali non sono sospese ma per loro vale quanto già stabilito nel Dpcm dell’11 marzo scorso (articolo 1 punto 7), fra cui massimo utilizzo del lavoro agile, il massimo incentivo di ferie e congedi, protocolli di sicurezza anti-contagio.
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