La Legge di Bilancio ha previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
Inoltre la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Con tale decisione si vuole porre rimedio ad alcune pratiche fraudolente diffuse negli anni scorsi e legate alla non corrispondenza tra importo evidenziato nella busta paga e somma effettivamente ricevuta dal prestatore di lavoro. Spesso uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva, a deciso discapito del lavoratore.
A decorrere dal 1° Luglio 2018 quindi la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale solo in forma tracciabile. In altre parole non è più ammesso il contante non tracciabile.
Saranno consentiti dunque uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.
Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:
- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.