LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La Legge di Bilancio ha previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
Inoltre la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Con tale decisione si vuole porre rimedio ad alcune pratiche fraudolente diffuse negli anni scorsi e legate alla non corrispondenza tra importo evidenziato nella busta paga e somma effettivamente ricevuta dal prestatore di lavoro. Spesso uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva, a deciso discapito del lavoratore.
A decorrere dal 1° Luglio 2018 quindi la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale solo in forma tracciabile. In altre parole non è più ammesso il contante non tracciabile.
Saranno consentiti dunque uno dei seguenti mezzi:
Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:
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