Riteniamo di fare cosa utile nel riepilogare le spese indicate in oggetto che possono essere detratte (19%) dall’Irpef delle persone fisiche ricorrendone i presupposti.
SPESE SCOLASTICHE
Tipologie di Scuole | Spese ammesse alla detrazione | |
Sia statali sia paritarie private e degli enti locali | Massimo € 564 per alunno/studente | |
Tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. I contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
1. Spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (servizio reso per il tramite del Comune o anche di terzi) anche se non sono stati deliberati dalla scuola. 2. Spese per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). |
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Scuole dell’infanzia (scuole materne) | ||
Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie) | ||
Scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore) | ||
Conservatori di Musica e Istituti musicali pareggiati se i corsi sono istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 |
La detrazione non spetta per le spese relative a:
- l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo (scuole medie) e secondo (scuole superiori) grado.
- il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.
SPESE SCOLASTICHE – COSA SERVE
La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
spese scolastiche – cosa occorre | |
Fatture, ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel 2016 | |
Mensa scolastica |
Se tramite bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio, deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno |
Se pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente | |
Gite scolastiche, assicurazione scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (es., corsi di lingua, teatro) |
Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016 e i dati dell’alunno o studente;
Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente.
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A partire dall’anno 2016 non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nell’anno 2015 |
SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI
La detrazione spetta, nella misura del 19% delle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Se il ragazzo ha compiuto i 5 o i 18 anni nel corso del 2016 il requisito è rispettato.
Soggetto a cui si paga | Spese ammesse alla detrazione (19%) |
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Impianti, comunque, organizzati:
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Per ogni soggetto fiscalmente a carico (compreso tra 5 e 18 anni): massimo € 210,00 (da ripartirsi tra i genitori).Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 16. |
Detto importo di € 210,00 deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva di (tutti) i figli. |
QUANDO NON SPETTA LA DETRAZIONE
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
ATTIVITÀ SPORTIVA – COSA SERVE
La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.
COSA OCCORRE PER POTER DETRARRE |
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La fattura/ricevuta/quietanza di pagamento deve obbligatoriamente riportare: |
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1 | La ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.) |
2 | La causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.); |
3 | L’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.); |
4 | L’importo pagato (nell’anno 2016) |
5 | I dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto (presumibilmente il genitore) che effettua il versamento. |
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il Comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc.. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione. |
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.