La Finanziaria 2016 ha ridotto, con effetto dal 2017, l’aliquota IRES dal 27,5% al 24%.
Con il Decreto 26.5.2017 il MEF ha modificato, le percentuali di imponibilità / esenzione applicabili alle seguenti fattispecie:
- utili derivanti da partecipazioni qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
- plus/minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati;
- utili derivanti da partecipazioni qualificate e non, detenute nell’esercizio d’impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
- plus /minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non, detenute nell’esercizio d’impresa (PEX), nonché dei titoli, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati
L’adeguamento delle percentuali di tassazione è stato effettuato sulla base dell’assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell’esercizio d’impresa scontano in capo al percettore persona fisica l’aliquota marginale IRPEF e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata società-socio) pari alla citata aliquota.
In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43%, (aliquota marginale IRPEF).