Nel corso del 2015 il Legislatore ha modificato:
– l’istituto del ravvedimento operoso;
– il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è stata anticipata all’1.1.2016 dalla Finanziaria 2016.
Di seguito si illustrano le misure delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea, con il ravvedimento operoso, di un omesso / insufficiente versamento di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, cedolare secca, imposte sostitutive dei contribuenti minimi o forfetari.
In questo numero: