LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
I contributi figurativi INPS sono quelli accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali lo stesso non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma, ha percepito un’indennità a carico dell’Inps ovvero ha percepito retribuzioni in misura ridotta.
Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi di maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.
Hanno diritto all’accredito di tali contributi INPS le lavoratrici:
Per ottenere l’accredito dei contributi figurativi è indispensabile che siano stati versati almeno 260 contributi settimanali effettivi (5 anni di contribuzione) nell’arco di tutta la vita assicurativa.
Per la maternità fuori il rapporto di lavoro possono essere accreditati contributi figurativi per complessive 22 settimane (due mesi precedenti e tre successivi al parto) e può essere richiesto anche nel caso di nascita avvenuta all’estero.
L’accredito della contribuzione figurativa può essere effettuato:
La domanda di accredito deve essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti alla sede di appartenenza anche per mezzo di un patronato e ad essa va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) della data di nascita del bambino e dei dati anagrafici della madre.
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