RIAMMISSIONE DEI PAGAMENTI DELLA ROTTAMAZIONE SCADUTI AL 31.12.2024

Per effetto di quanto stabilito dal citato art. 3-bis, limitatamente ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” presentata entro il 30.6.2023, i soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute, possono essere riammessi alla stessa.

La remissione in termini riguarda esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024 e, in particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’Avviso 25.2.2025 pubblicato sul proprio sito Internet “rientrano … nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto”.

Per i soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31.12.2024 non è possibile usufruire della riammissione alla rottamazione-quater.

Tali soggetti, come evidenziato dalla stessa Agenzia, dovranno “proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto versare la prossima rata” in scadenza il 28.2.2025 (o meglio, il 5.3.2025 considerati i 5 giorni di tolleranza) “e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso”.
Ai fini della remissione in termini:
  • va presentata un’apposita dichiarazione entro il 30.4.2025.
Le modalità, esclusivamente telematiche, di presentazione della dichiarazione saranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate-riscossione entro il 16.3.2025.

Nella domanda dovranno essere indicati, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali sarà effettuato il pagamento di quanto dovuto;

  • il debito da saldare entro il 31.12.2024, sul quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.11.2023, va corrisposto alternativamente:
  • in unica soluzione, entro il 7.2025;
  • in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, alle seguenti scadenze:
  • la prima e seconda rata rispettivamente entro il 31.7 e 30.11.2025;
  • le restanti rate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.

L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2025, comunica l’ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la relativa scadenza.

RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER IN CASO DI DECADENZA AL 31.12.2024
Presentazione domanda Entro il 30.4.2025
Comunicazione somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione Entro il 30.6.2025
Versamento Unica soluzione / prima rata (max 10) entro il 31.7.2025
Rate successive entro il 30.11.2025
28.2.2026
31.5.2026
31.7.2026
30.11.2026
28.2.2027
31.5.2027
31.7.2027
30.11.2027
È ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.

Considerato che l’omesso / tardivo pagamento anche di una sola rata ha determinato la decadenza dalla “rottamazione-quater” e il venir meno dell’originario piano di rateazione, a seguito della riammissione il nuovo piano di rateazione elaborato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in base alla domanda presentata entro il 30.4.2025 ricomprenderà, oltre a quanto non corrisposto entro il 31.12.2024, anche le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025 – 2027.

Di conseguenza per i soggetti decaduti al 31.12.2024 non è obbligatorio procedere al versamento della rata in scadenza il 28.2.2025 (5.3.2025), in quanto anche il relativo importo sarà incluso nel nuovo piano.

Nel citato Avviso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenzia comunque che “il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta «decadenza»del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di «capitale»”.

Effetti della riammissione

Per effetto del richiamo, ad opera del citato art. 3-bis alle previsioni di cui alla Legge n. 197/2022, anche a seguito della presentazione della nuova domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi:
  • i termini di prescrizione / decadenza;
  • fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • l’Agente della riscossione non può:
  • avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

Considerato che tali effetti si determinano già all’atto della presentazione della domanda, risulta opportuno presentare la stessa quanto prima, al fine di ottenere un’anticipazione dei benefici

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