LA FATTURA DEVE AVERE TUTTI I DETTAGLI PER COMPROVARNE LA DETRAZIONE
7 Marzo 2025
Per effetto di quanto stabilito dal citato art. 3-bis, limitatamente ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” presentata entro il 30.6.2023, i soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute, possono essere riammessi alla stessa.
La remissione in termini riguarda esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024 e, in particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’Avviso 25.2.2025 pubblicato sul proprio sito Internet “rientrano … nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
Per i soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31.12.2024 non è possibile usufruire della riammissione alla rottamazione-quater.
Tali soggetti, come evidenziato dalla stessa Agenzia, dovranno “proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto versare la prossima rata” in scadenza il 28.2.2025 (o meglio, il 5.3.2025 considerati i 5 giorni di tolleranza) “e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso”. |
Le modalità, esclusivamente telematiche, di presentazione della dichiarazione saranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate-riscossione entro il 16.3.2025. Nella domanda dovranno essere indicati, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali sarà effettuato il pagamento di quanto dovuto; |
L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2025, comunica l’ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la relativa scadenza.
RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER IN CASO DI DECADENZA AL 31.12.2024 | |||
Presentazione domanda | Entro il 30.4.2025 | ||
Comunicazione somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione | Entro il 30.6.2025 | ||
Versamento | Unica soluzione / prima rata (max 10) | entro il 31.7.2025 | |
Rate successive | entro il | 30.11.2025 | |
28.2.2026 | |||
31.5.2026 | |||
31.7.2026 | |||
30.11.2026 | |||
28.2.2027 | |||
31.5.2027 | |||
31.7.2027 | |||
30.11.2027 |
È ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento. |
Considerato che l’omesso / tardivo pagamento anche di una sola rata ha determinato la decadenza dalla “rottamazione-quater” e il venir meno dell’originario piano di rateazione, a seguito della riammissione il nuovo piano di rateazione elaborato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in base alla domanda presentata entro il 30.4.2025 ricomprenderà, oltre a quanto non corrisposto entro il 31.12.2024, anche le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025 – 2027.
Di conseguenza per i soggetti decaduti al 31.12.2024 non è obbligatorio procedere al versamento della rata in scadenza il 28.2.2025 (5.3.2025), in quanto anche il relativo importo sarà incluso nel nuovo piano.
Nel citato Avviso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenzia comunque che “il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta «decadenza»del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di «capitale»”.
Effetti della riammissione
Per effetto del richiamo, ad opera del citato art. 3-bis alle previsioni di cui alla Legge n. 197/2022, anche a seguito della presentazione della nuova domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:
Considerato che tali effetti si determinano già all’atto della presentazione della domanda, risulta opportuno presentare la stessa quanto prima, al fine di ottenere un’anticipazione dei benefici