Il sistema sanzionatorio previsto per i molti casi in cui l’Iva deve essere assolta dal cessionario, cosiddetto meccanismo di inversione contabile o reverse charge prevede punizioni più leggere nei casi di meri errori applicativi. È quanto chiarisce la circolare 16/E/2017 , che richiama tutte le fattispecie alle quali il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del Dlgs 471/1997 è applicabile.
Tra le modifiche introdotte l’estensione della sanzione ridotta, già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA (dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da 250 a 2 mila euro, laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito) è stata estesa anche alle violazioni dello stesso tipo relative ad operazioni soggette all’inversione contabile. La sanzione si applica al cedente o prestatore.
Vediamo dunque quali sono le principali novità introdotte al sistema sanzionatorio:
- omissione, totale o parziale, degli adempimenti connessi all’applicazione del sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis): al cessionario/committente viene applicata una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 fino a un massimo di 20mila euro, purché l’operazione non sia stata occultata, ma risulti comunque dalla contabilità. Se invece l’operazione non risulta dalla contabilità si applica una sanzione più pesante, proporzionale alla gravità del fatto, nella misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro;
- errata applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis.1): se si è trattato di un errore involontario e il fornitore ha comunque assolto l’imposta registrandola e computandola nella liquidazione di competenza non occorre che il cessionario/ committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il suo diritto alla detrazione. L’irregolarità è punita con la sanzione da 250 a 10.000 euro a carico del destinatario, con responsabilità solidale del fornitore;
- errata applicazione dell’imposta con il sistema dell’inversione contabile anziché nel modo ordinario (art. 6, comma 9-bis.2): il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta irregolarmente, mentre il cedente o prestatore non è obbligato all’assolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10mila euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il cessionario o committente;
- errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3): in questo caso non sorge alcun debito d’imposta e non si configura alcuna violazione sanzionabile.
L’Agenzia ricorda inoltre che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al primo gennaio 2016.
Fonte: Agenzia delle Entrate circolare 16/E/2017
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