La norma estende il reverse charge ad alcune tipologie di servizi relativi a edifici. Non è prevista alcuna limitazione ai rapporti di subappalto. Ci rientrano “solo” determinate prestazioni di servizi, e quindi non le cessioni di beni, anche con posa in opera. La norma fornisce un elenco di prestazioni che, in alcuni casi, non sono facilmente identificabili, ma devono però essere relative ad edifici.
In pratica lo scenario dovrebbe essere il seguente:
Il reverse charge si applica
alle prestazioni di pulizia di edifici, dovrebbe rientrare anche la pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
- installazione di impianti
elettrici, idraulici (gas, acqua e fognatura), condizionamento, antifurto, antincendio, anche previa rimozione di impianti già esistenti - demolizione di edifici, o parti di essi, che consistono, di fatto, nella rimozione o smantellamento di strutture preesistenti
- l avori di completamento, nei quali rientrano le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione (posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti o di rivestimento con altri materiali come parquet, moquette, carta da parati, levigatura di pavimenti, carpenteria per finitura e di isolamento acustico).
Il reverse charge non si applica
- prestazioni verso privati
- prestazioni verso condomìni
- prestazioni rese da professionisti (consulenze)
- cessione con posa in opera: da qui la necessità di distinguerla da prestazioni di appalto o di mera posa in opera. In base agli orientamenti della Corte di Giustizia Ue, il primo requisito da verificare perché si abbia cessione con posa in opera è la prevalenza (economica) del “dare” rispetto al “fare”. Conta però anche la volontà delle parti. In caso di dubbi, andrebbero considerati anche altri aspetti quali quelli correlati alle garanzie offerte e alle responsabilità del cedente/prestatore. Ad esempio, si ha vendita con posa in opera quando si provvede alla mera sostituzione di una caldaia
L’applicazione del reverse charge è incerta
- installazione di impianti di illuminazione stradale perché non relativi ad «edifici»
- manutenzioni, in quanto non espressamente richiamate
- prestazioni che rientrano tra quelle di completamento di edifici, in fase di realizzazione o meno di questi ultimi
- prestazioni di pulizia di strade, piazzali, piscine, cisterne in quanto non relative a «edifici»
- i servizi di raccolta di rifiuti da demolizione e di disinfezione e disinfestazione di edifici, in quanto non rientranti nel concetto di «pulizia»
- installazione nei cantieri di edifici, prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea