POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
Il Regime Forfettario 2016 diventa più favorevole rispetto alla riforma dell’anno scorso, con innalzamento dei tetti di reddito e maggiore accessibilità da parte dei lavoratori dipendenti: la Legge Stabilità 2016 corregge dunque il tiro sulla Riforma del Regime dei Minimi avviata nel 2015 e corretta in corsa (fino al 31 dicembre resta possibile l’adesione al “vecchio” regime agevolato), anche a causa delle proteste di autonomi e professionisti.
Aliquota al 15% ma limiti più alti per il reddito, 10mila euro in più per ogni categoria di attività e 15mila (raddoppio) per i professionisti, che erano stati fra i più penalizzati nel 2015.
Il criterio per determinare reddito e imponibile resta lo stesso previsto nel 2015: ai ricavi annui, che devono restare in determinati limiti, si applica un coefficiente che varia per le diverse attività professionali. La Legge di Stabilità innalza poi i tetti annui. Ecco in tabella limiti di redditi e coefficienti:
Attività | Codice ATECO | Limite ricavi | Coefficiente |
Industrie alimentari e delle bevande | 10-11 | 45mila | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 50mila | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40mila | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 30mila | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 41 – 42 – 43 – 68 | 25mila | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 25mila | 62% |
Servizi di alloggio e ristorazione | 55 – 56 | 50mila | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione | 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 | 30mila | 78% |
Altre attività | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99. | 30mila | 67% |
Ricordiamo che non ci sono più limiti temporali per la permanenza nel Regime dei Forfettari: si continua ad applicare l’aliquota agevolata fino a quando i ricavi restano al di sotto dei tetti previsti.
Per calcolare l’imponibile non bisogna dedurre le spese e i costi dai ricavi, ma basta applicare a questi ultimi il coefficiente relativo alla propria categoria. Esempio: un commerciante che incassa 30mila euro, applica l’aliquota del 40%, ottenendo un imponibile pari a 12mila euro. L’imposta forfettaria, applicando l’aliquota del 15%, sarà quindi pari a 1800 euro.
C’è un quinquennio agevolato per start up e nuove attività, con aliquota al 5%. Il beneficio è fruibile anche da parte delle nuove iniziative nate nel 2015, ma in tal caso l’aliquota al 5% si applica per i successivi quattro anni. Quindi, nel caso in cui l’attività inizi nel 2016, l’aliquota agevolata si applica per cinque anni, se invece l’apertura risale allo scorso anno, beneficio per quattro anni.
L’altra novità di rilievo riguarda l’accesso al Regime dei Forfettari 2016 dei lavoratori dipendenti: la soglia è a 30mila euro di reddito dipendente. Sotto questa cifra, è possibile unire al lavoro dipendente un’attività autonoma in Regime dei Minimi. La compatibilità vale per il lavoro dipendente e assimilato, il limite non rileva più nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato. Vengono eliminate le precedenti clausole, che escludevano i casi in cui il reddito dipendente dell’anno precedente fosse superiore al reddito d’impresa o autonomo, e ponevano un tetto a 20mila euro annui per la somma dei redditi (dipendente + autonomo).
Come si vede, il paletto è stato parecchio allentato: l’attuale limite a 30mila euro riguarda il solo reddito da lavoro dipendente o assimilato, mentre il tetto del reddito autonomo deve a sua volta rientrare nei limiti sopra descritti per l’applicazione del Regime dei Minimi.
Infine, ai contribuenti Minimi si applica il regime contributivo ordinario e possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi
Buongiorno, vorrei chiederle un parere.
Sono un agronomo e sto per aprire partita Iva per svolgere la libera professione.
Contestualmente dal I° gennaio ho cessato l’attività di dipendente pubblico a tempo pieno e ho stipulato un contratto part-time con il mio Ente. I miei redditi da lavoro dipendente sono stati pari a 38.000 € nel 2015 e saranno 19.000 nel 2016.
Rientro nelle previsioni di legge per accedere al regime forfettario?
grazie se vorrà brevemnte rispondermi.
Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario non deve verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016 sembrerebbe che, dal tenore letterale della disposizione, la condizione debba essere verificata. Inoltre nel suo caso si verifica la condizione per cui il rapporto di lavoro non è cessato come invece viene previsto dalla normativa, ma trasformato. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
salve, vorrei chiedere un parere.
ho aperto attività di giardinaggio nel 2015 sotto regime forfettario.
Vorrei sapere, se possibile, come saranno applicati gli importi inps relativi al 2015 come si trasformeranno nel 2016 con la nuova legge di stabilità. Mi spiego meglio:
in data 16 giugno 2016, col vecchio regime forfettario, dovrei pagare i contributi del 2015 (col meccanismo SALDO 2015 + ACCONTO 2016), ma se dal 1o gennaio 2016 è stato introdotto il versamento dei contributi minimi richiesti con abbattimento del 35%, cosa accadrà nel mio caso?? sarà escluso l’acconto del 2016 dal vecchio calcolo?? si accavalleranno i 2 sistemi?? spero possiate aiutarmi nel capire la cosa accadrà perchè considerando il “modus operandi” dello stato sono abbastanza preoccupato….
GRAZIE E CORDIALI SALUTI 😉
Mentre per il calcolo del saldo Inps 2015 per coloro che hanno aderito al regime agevolato contributivo, non si presentano particolari problemi, infatti sarà sufficente applicare al reddito effettivo le aliquote contributive previste per il regime di appartenenza, per quanto riguarda invece l’acconto 2016, la questione è un pò più complicata, tenuto conto delle nuove regole dell’agevolazione contributiva (riduzione del 35%).
Si ritiene che si debba procedere nel seguente modo : REDDITO D’IMPRESA 2015 – REDDITO MINIMALE 2016 (€ 15.548) x 23,10% x 65%.