REDDITO DI CITTADINANZA ANCHE PER LE PARTITE IVA

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Il reddito di cittadinanza è una forma di sostegno al reddito introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019, ovvero un sussidio statale rivolto alle fasce economicamente più deboli della popolazione.

L’erogazione avviene mediante una card, mentre la somma assegnata a ciascun richiedente varia in base all’ISEE che considera il numero di componenti del nucleo familiare, i redditi da questi prodotti, la presenza di figli minorenni, il possesso (o meno) di beni immobiliari etc.

REQUISITI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA:

L’accesso al reddito di cittadinanza è riservato ai cittadini in difficoltà economiche, che risultino in linea con i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana (o in un Paese UE, con residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via stabile);
  • ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa (ovvero l’indirizzo di residenza), non superiore a 30.000 euro;
  • reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui (tale soglia, comunque, è variabile in proporzione al numero di persone che compongono il nucleo familiare).

Secondo gli ultimi chiarimenti, non esiste alcun veto per i lavoratori autonomi che impedisca loro di accedere al reddito di cittadinanza. Dunque, l’essere titolari di una Partita IVA, di per sé, non costituisce un problema.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA:

Le modalità per richiedere il RDC sono le seguenti:

  • CAF: è questa la via più semplice, in quanto oltre a fornire i dati personali e produrre la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti è indispensabile richiedere l’Isee. Se si dispone di Partita IVA, bisogna anche allegare i documenti relativi alla stessa e indicare gli eventuali redditi. In seguito, ogni 16 del mese successivo al trimestre, occorre comunicare il reddito lordo derivante dalla Partita IVA al CAF, che a sua volta provvede a presentare il modello RDC/PDC ridotto, affinché l’INPS possa rimodulare l’importo in positivo o in negativo sulla base della situazione aggiornata.
  • WEB: per chi preferisce procedere in autonomia, l’alternativa è accedere al portale con l’utilizzo dello Spid e compilare online la domanda. Attenzione bisogna sempre disporre dell’Isee e se si è titolari di Partita IVA, bisogna specificare questo particolare aspetto ed inserire tutte le informazioni richieste, incluso il reddito. In seguito, l’utente deve provvedere alla compilazione del modello RDC-PDC ridotto, da presentare ogni 16 del mese successivo al trimestre, in modo che l’INPS possa rimodulare l’importo in eccesso o in difetto.

REDDITO DI CITTADINANZA E NASPI:

Il RdC è comptaibile con altre forme di sostegno al reddito tra cui anche la Naspi (indennità di disoccupazione).

Pertanto, anche in questo caso, l’erogazione del sussidio, il cui importo risulta modulato a seconda dell’ISEE e delle dimensioni del nucleo familiare, potrebbe avvenire in forma ridotta.

APRIRE UN’ATTIVITA’ ED OTTENERE UN ANTICIPO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA:

A questo proposito, l’art. 8 del D.Lgs n.4 del 2019 stabilisce che:

“Ai beneficiari del RDC che avviano un’attività lavorativa autonoma […] entro i primi dodici mesi di fruizione del sussidio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità, nei limiti di 780 euro mensili, per un totale di 4.680 euro”.

In buona sostanza il meccanismo ricalca l’anticipazione già prevista per chi è in Naspi.

Per usufruire del bonus, il soggetto percettore del RDC deve comunicare l’inizio delle attività, entro un massimo di trenta giorni, presentando all’INPS il modello “COM Esteso”. Verificata la sussistenza dei requisiti, l’erogazione avviene entro il secondo mese successivo a quello della domanda, o con accredito sul conto corrente indicato dal richiedente, o con bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima vigente per il pagamento in contanti.

 

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