Incrocio tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri. E’ possibile sanare le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 – 30.6.2023.
Con il provvedimento 352652/ 2023 del 03/10/2023 l’Agenzia delle Entrate individua le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse e/ o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate prosegue con l’attività di compliance predisponendo così una comunicazione dedicata alle anomalie connesse al confronto tra i dati della transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e quelli delle fatture elettroniche emesse e / o corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
I soggetti interessati possono:
- comunicare all’Agenzia il motivo della “incongruenza” rilevata;
- regolarizzare gli errori / omissioni commessi mediante il ravvedimento, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni.
Va evidenziata la possibilità di regolarizzare entro il 15.12.2023, tramite ravvedimento, le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, commesse nel periodo 1.1.2022 – 30.6.2023 anche se già constatate (non oltre il 31.10.2023).
COMUNICAZIONE ANOMALIE FATTURE ELETTRONICHE / CORRISPETTIVI TELEMATICI
Come sopra accennato, le comunicazioni sono inviate a seguito del riscontro di anomalie derivanti
dal confronto dei dati relativi a:
- transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico , comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 22, comma 5, DL n. 124/2019;
- fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 e verso Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007;
- corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015.
In particolare, destinatari delle comunicazioni di anomalia sono i soggetti per i quali l’ammontare (complessivo) dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche / corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni in esame sono inviate al domicilio digitale (PEC) del contribuente e vengono messe a disposizione nel Cassetto fiscale accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE
Con le modalità indicate nella comunicazione ricevuta il contribuente può, anche tramite un intermediario abilitato, richiedere all’Agenzia informazioni ovvero segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dalla stessa.
Il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / violazioni mediante il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, “beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse”.
Come evidenziato dall’Agenzia nel Provvedimento 3.10.2023 in esame, va considerato che ai sensi dell’art. 4, DL n. 131/2023, c.d. “Decreto Energia” entro il 15.12.2023 il contribuente può regolarizzare tramite ravvedimento le violazioni anche se già constatate, non oltre il 31.10.2023 (purché non oggetto di atto di contestazione alla data della regolarizzazione) di cui:
- all’art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 consistenti:
– nella mancata / non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
ovvero
– nella memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri; - all’art. 3, D.Lgs. n. 471/97, consistenti:
– nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
ovvero
– nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.
Tale regolarizzazione interessa le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 – 30.6.2023.
Le violazioni sanate tramite il ravvedimento non rilevano ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, consistente nella sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni a un mese.