LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Aumentano dal 2016 i requisiti per andare in pensione, in attuazione dell’adeguamento alle speranze di vita, con quattro mesi in più di età e un adeguamento di 0,3 punti per chi ancora si ritira con il sistema delle quote: la circolare INPS 63 del 20 marzo 2015 spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le pensioni delle varie categorie di lavoratori (uomini o donne, dipendenti o autonomi). Il riferimento normativo è il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12, comma 12 bis, del decreto legge 7/2010.
Vediamo con precisione come si alza dal primo gennaio 2016 l’età pensionabile per le pensioni di vecchiaia, di anzianità, e per la pensione anticipata.
Le regole generali per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono quelle previste dalla Riforma Fornero, articolo 24 Dl 201/2011, armonizzata con l’adeguamento alle speranze di vita. Vediamoli in tabella.
Categoria lavoratori | Requisti pensione 2016 | 2017 | 2018 | dal 2019 |
Lavoratrici dipendenti del privato | 65 anni e 7 mesi | 65 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita |
Lavoratori dipendenti del privato | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mes + nuovo adeguamento speranze di vita |
Lavoratrici autonome | 66 anni e 1 mese | 66 anni e 1 mese | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mes + nuovo adeguamento speranze di vita |
Lavoratori autonomi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita |
Attenzione: per chi ha il primo accredito contributivo dopo il primo gennaio gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita si applica al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, della Riforma Fornero, quindi in pratica l’età pensionabile, dal primo gennaio 2016, è pari a 70 anni e 7 mesi.
Anche qui, la norma di riferimento è la Riforma delle pensioni Fornero di fine 2011. La differenza pricnipale con la pensione di vecchiaia è che vale il requisito contributivo. Vediamo come cambia dal 2016:
Anno | Uomini | Donne |
dal 2016 al 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
dal 2019 al 2020 | 42 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento | 41 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento |
Se il primo accredito contributivo è successivo al primo gennaio 1996, si applica il requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della Riforma Fornero, per cui l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contributzione effettiva e il rispetto delle soglie minime è pari, dal primo gennaio 2016, a 63 anni e 7 mesi.
Bisogna aggiungere tre punti decimale alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla legge 243/2004. Quindi, per coloro che possono ancora andare in pensione con il sistema delle quote, a partire dal primo gennaio 2016 i requisiti sono 35 anni di contributi a cui si aggiunge un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i dipendenti, con raggiungimento di quota 97,6, e un’età di 62 anni e 7 mesi per gli autonomi, con raggiungimento di quota 98,6. Le modalità di calcolo della quota non cambiano. Ecco alcuni esempi:
Restano fermi i diversi calcoli (previsti nella circolare INPS) relativi a personale delle Forze Armate, forze di polizia e vigili del fuoco, Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso, ai vigili del fuoco. (Fonte: circolare INPS 63/2015).
Con 34 anni contributi e59 hanno età quando potrò andare in pensione
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