NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO 2015. CONVENIENZA A CONFRONTO

regime-minimi forfait

La Finanziaria 2015 (Legge 23.12.2014, n. 190), c.d. “ Legge di stabilità 2015 ”, in vigore dall’1.1.2015 ha  introdotto un nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati e dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 quest’ultimo reintrodotto dal DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”. (Vedi post del 24 febbraio 2015)

Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.

Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

Condizioni di accesso
L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:

  • i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
  • siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
    • lavoro accessorio;
    • dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
    • − compensi ad associati in partecipazione;
    • − prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
In sede di approvazione è stata aggiunta un’ulteriore condizione per poter adottare il nuovo regime in esame.Infatti, il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di “rapporto di lavoro cessato” ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:

  • − che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • − che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • − che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.

Caratteristiche del nuovo regime
I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

  • sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  • non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
  • non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore / parametri.
Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.

Determinazione del reddito
Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Gruppo di settore Codice attività ATECO 2007 Limite ricavi / compensi Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) –(da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 –73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 15.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 –09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 –25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 –33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) –(49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 –61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 –81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) –(94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 20.000 67%

Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.

Inizio attività (regime forfetario start-up)
Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

Durata del regime
Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Nuovo regime agevolato contributivo
Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.

Passaggio al nuovo regime
Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano automaticamenteal nuovo regime forfetario.

In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.

Come effettuare la fatturazione per il nuovo regime forfettario: esempio dicitura, IVA marca da bollo e acquisti intracomunitari.

Regime dei minimi

Certificazione dei ricavi

Tra gli adempimenti ai fini IVA ai quali sono comunque obbligati anche i soggetti forfettari che hanno hanno aderito a tale regime a partire dal 1° gennaio 2015 trova spazio, oltre alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, c’è anche la certificazione dei corrispettivi (e conservazione della relativa documentazione): in generale è obbligatoria l’emissione della fattura; per i soggetti esonerati è necessario il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale secondo le regole ordinarie. In caso di emissione della fattura, su di essa andrà inserita, al posto dell’imposta, l’indicazione che si tratta di una “Operazione in franchigia da IVA” e la normativa nazionale o comunitaria.

Ritenuta d’acconto:

Dal 1° gennaio 2012, per effetto della manovra correttiva, la ritenuta d’acconto non va più indicata nelle fatture emesse dai minimi, neanche per quelli che rientrano nel Regime forfettario introdotto nel 2015.

Iva:

I minimi e il nuovo regime forfettario sono esonerati dagli adempimenti IVA, dunque quando i minimi emettono la fattura non devono inserire alcuna voce inerente l’imposta sul valore aggiunto.

Marca da Bollo:

Sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro va applicata una marca da bollo di 2 euro, a carico del cliente che riceve la fattura. In caso di marca da bollo, la data deve essere uguale o antecedente a quella della fattura. Sono esenti da imposta di bollo, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari e per quelle in cui il forfetario risulta debitore di IVA (inversione contabile)

Cosa indicare in Fattura:

Nelle fatture emesse dal contribuente forfettario vanno indicati:

  • tutti i dati indicati all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
  • un’apposita dicitura, che serve ad indicare che chi ha emesso o ricevuto la fattura, cedente o prestatore, rientra nel nel regime forfetario, ad esempio “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”;
  • medesima dicitura anche in caso di cessioni intracomunitarie effettuate ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, poiché in realtà quella effettuata è un’operazione interna senza diritto di rivalsa. Inoltre, in caso di cessioni intra UE, il contribuente forfetario non deve presentare il modello Intrastat di beni o servizi;
  • i riferimenti dell’’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972, in caso di cessioni all’esportazione.

Fattura acquisti intracomunitari forfettari:

In caso di acquisti intracomunitari di beni o di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente forfettario ha i seguenti obblighi:

  • iscrizione al VIES;
  • presentazione del modello Intrastat, elenchi acquisti;
  • integrazione IVA per le fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta;
  • liquidazione e versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (ha il divieto di detrarre l’IVA anche sugli acquisti intracomunitari);
  • emissione autofattura per gli acquisti intracomunitari o esteri in caso di operazioni in cui risultano debitori dell’imposta sul valore aggiunto. In alternativa la fattura può essere integrata con il cosiddetto reverse charge, indicando l’aliquota e la relativa imposta.
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