LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La Finanziaria 2015 (Legge 23.12.2014, n. 190), c.d. “ Legge di stabilità 2015 ”, in vigore dall’1.1.2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati e dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 quest’ultimo reintrodotto dal DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”. (Vedi post del 24 febbraio 2015)
Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività.
Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
Condizioni di accesso
L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:
In sede di approvazione è stata aggiunta un’ulteriore condizione per poter adottare il nuovo regime in esame.Infatti, il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di “rapporto di lavoro cessato” ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000. |
Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:
Caratteristiche del nuovo regime
I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:
Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list. |
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.
Gruppo di settore | Codice attività ATECO 2007 | Limite ricavi / compensi | Coefficiente redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 35.000 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) –(da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 30.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 20.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 15.000 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 15.000 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40.000 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 –73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 15.000 | 78% |
Altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 –09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 –25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 –33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) –(49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 –61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 –81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) –(94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 20.000 | 67% |
Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.
In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.
Inizio attività (regime forfetario start-up)
Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:
Durata del regime
Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Nuovo regime agevolato contributivo
Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.
Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
Passaggio al nuovo regime
Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario.
In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.
Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.
Tra gli adempimenti ai fini IVA ai quali sono comunque obbligati anche i soggetti forfettari che hanno hanno aderito a tale regime a partire dal 1° gennaio 2015 trova spazio, oltre alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, c’è anche la certificazione dei corrispettivi (e conservazione della relativa documentazione): in generale è obbligatoria l’emissione della fattura; per i soggetti esonerati è necessario il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale secondo le regole ordinarie. In caso di emissione della fattura, su di essa andrà inserita, al posto dell’imposta, l’indicazione che si tratta di una “Operazione in franchigia da IVA” e la normativa nazionale o comunitaria.
Dal 1° gennaio 2012, per effetto della manovra correttiva, la ritenuta d’acconto non va più indicata nelle fatture emesse dai minimi, neanche per quelli che rientrano nel Regime forfettario introdotto nel 2015.
I minimi e il nuovo regime forfettario sono esonerati dagli adempimenti IVA, dunque quando i minimi emettono la fattura non devono inserire alcuna voce inerente l’imposta sul valore aggiunto.
Sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro va applicata una marca da bollo di 2 euro, a carico del cliente che riceve la fattura. In caso di marca da bollo, la data deve essere uguale o antecedente a quella della fattura. Sono esenti da imposta di bollo, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari e per quelle in cui il forfetario risulta debitore di IVA (inversione contabile)
Cosa indicare in Fattura:
Nelle fatture emesse dal contribuente forfettario vanno indicati:
In caso di acquisti intracomunitari di beni o di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente forfettario ha i seguenti obblighi:
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