NUOVI MINIMI ANCHE PER L’INPS

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L’Inps interviene con la circolare 29 di ieri per chiarire le modalità di opzione per il regime contributivo agevolato riservato ai soggetti che adotteranno il nuovo regime fiscale forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Inps. A questo riguardo è necessario distinguere tra: soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1° gennaio 2015, che hanno l’onere di compilare il modello telematico (predisposto all’interno del cassetto per artigiani e commercianti) entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato slitta all’anno successivo, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge, previa presentazione della domanda (sempre entro il 28 febbraio dell’anno di decorrenza).

Trattandosi del primo anno di applicazione del regime è auspicabile, comunque, che possa essere concessa un mini proroga ai contribuenti potenzialmente interessati.

I chiarimenti sulle modalità operative per l’opzione sono, infatti, arrivati a soli 18 giorni dalla scadenza; i soggetti che intraprendono, invece, una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, che presentano apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato (sempre attraverso la procedura telematizzata del cassetto previdenziale) con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata. Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

In base a quanto previsto dalla legge 190/2014 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al nuovo regime fiscale agevolato possono optare anche per le agevolazioni di carattere previdenziale. In tal caso la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990.

A seguito dell’opzione il contribuente non è, dunque, obbligato a versare la quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, si applica l’articolo 2 comma 29 della legge 335/1995. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. In presenza di reddito forfetario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero.

da: Il sole 24 Ore dell’11 febbraio 2015

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