Ascom Se.Ter.Vit. – Studio Commerciale Viterbo – Contabilità e Servizi Fiscali Integrati

NUOVE COLLABORAZIONI OCCASIONALI – LIMITI E ADEMPIMENTI

A decorrere 24 giugno scorso, ma la norma è concretamente operativa dal 10 luglio scorso, data in cui è stata resa disponibile l’apposita piattaforma telematica presso il sito INPS, si sono rivoluzionate le prestazioni lavorative cd. occasionali gestite tramite voucher.

Anche quelle odierne passano attraverso i voucher INPS anche se con limiti e condizioni diverse dalle precedenti. Per i voucher già acquisiti alla predetta data del 24 giugno scorso continuano ad applicarsi le vecchie regole con la conseguenza che il vecchio e il nuovo convivono.

È bene far presente che le storiche e ben collaudate collaborazioni di lavoro autonomo occasionale che, fino a € 5.000,00 l’anno non sono soggette ad INPS gestione separata, continuano imperterrite la loro esistenza. Si tratta, è bene ricordarlo, di prestazioni occasionali di solo lavoro autonomo che hanno per oggetto un risultato.

NUOVE COLLABORAZIONI OCCASIONALI – COMMITTENTE FAMIGLIA E COMMITTENTE CON P. IVA

L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 disciplina in modo rivoluzionario le prestazioni di lavoro occasionali.

LA NUOVA COLLABORAZIONE OCCASIONALE – LIMITI MASSIMI DI IMPORTO

Per prestazioni di lavoro occasionali non possono superare gli importi indicati nella seguente tabella.

 

Soggetto

Anno civile
Limite massimo
cumulato complessivo
Limite massimo
cumulato singolo
Prestatore di lavoro Può incassare al massimo € 5.000/ anno netti Può incassare al massimo
€ 2.500/anno netti per ogni Datore di lavoro
Datore di lavoro Può pagare al massimo 5.000/anno netti Può pagare al massimo
€ 2.500/anno netti per ogni prestatore (vedi oltre per deroghe concesse al datore)

Inoltre, vi è il limite invalicabile di 280 ore di utilizzo del singolo lavoratore nell’arco dello stesso anno civile.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI IMPORTO

In taluni casi quando il soggetto si avvale di lavoratori che appartengono alle categorie sotto indicate gli importi erogati ai fini del limite di € 5.000 per il datore, si considerano per il 75% dell’importo.

 Datore di lavoro  

C

O

L

L

A

B

O

R

A

T

O

R

E

Titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità L’ammontare complessivo corrisposto è ridotto al 75%.

Quindi il datore può corrispondere complessivamente nell’anno non € 5.000 bensì € 6.666,66 netti, fermo restando che per ogni collaboratore non può superare i € 2.500 netti/anno

Giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero presso l’università
Disoccupato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (iscritto nelle liste di disoccupazione)
Percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

La norma, inoltre, prevede che:

  • i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato;
  • i compensi percepiti dal prestatore sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà:

  • l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore

QUANTO COSTA UN COLLABORATORE OCCASIONALE

Il tutto avviene mediante la gestione dei Voucher tramite l’apposita piattaforma INPS. Per quanto riguarda il contratto di collaborazione occasionale (dunque, non famiglie) ci si può rivolgere anche al proprio consulente.

I costi minimi sono quelli indicati nella seguente tabella.

 

Costo per il datore

Libretto di famiglia

(€)

Voucher fissi da € 10

Contratto di collaborazione occasionale

(€)

Compenso per il collaboratore 8,00 (l’ora) 9,00 (minimo l’ora)
INPS gestione separata 1,65 33% pari a 2,97
INAIL 0,25 3,5% pari a 0,32
Gestione servizio INPS 0,10 1% su 9+2,97+0,32 = 0,12
Totale costo per datore 10,00 12,41 (minimo)
Impiego minimo giornaliero Nessuno 4 ore

Per il lavoratore l’importo percepito è esente da tassazione e non va indicato nella dichiarazione dei redditi.

CHE ATTIVITÀ PUÒ SVOLGERE IL COLLABORATORE OCCASIONALE

Sinteticamente possiamo affermare che:

  • le famiglie possono assumere collaboratori occasionali per svolgere solo precise attività;
  • gli altri soggetti possono assumere collaboratori occasionali per svolgere qualunque attività, tranne quelle vietate.
Tipologie di attività previste o escluse
Persona fisica

Libretto di famiglia

(LF)

Soggetto non persona fisica

Contratto di collaborazione occasionale (CPO)

Lavori consentiti Lavori esclusi
  •  Lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • Insegnamento privato supplementare.

 

  • Imprese dell’edilizia e settori affini;
  • Imprese di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese del settore delle miniere, cave e torbiere
  • Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi

QUANDO QUEL COLLABORATORE NON PUÒ ESSERE ASSUNTO

La norma prevede che non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore (sia libretto di famiglia, sia contratto di collaborazione occasionale), abbia in corso o abbia avuto nei 6 mesi precedenti con detta persona:

  • un rapporto di lavoro subordinato;
  • un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

LE PARTICOLARITÀ DELL’AGRICOLTURA

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie

Datore di lavoro Agricolo  

C

O

L

L

A

B

O

R

A

T

O

R

E

Titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità  

 

 

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD di più recente pubblicazione

Giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero presso l’università
Disoccupato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (iscritto nelle liste di disoccupazione)
Percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

SANZIONI

Nel caso in cui:

  • vengono superati i limiti complessivi di durata (280 giorni l’anno) o di importo (vedi tabelle precedenti) si ha la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
  • non si comunica preventivamente all’INPS l’avvio del rapporto, si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

 

Exit mobile version