LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
A decorrere 24 giugno scorso, ma la norma è concretamente operativa dal 10 luglio scorso, data in cui è stata resa disponibile l’apposita piattaforma telematica presso il sito INPS, si sono rivoluzionate le prestazioni lavorative cd. occasionali gestite tramite voucher.
Anche quelle odierne passano attraverso i voucher INPS anche se con limiti e condizioni diverse dalle precedenti. Per i voucher già acquisiti alla predetta data del 24 giugno scorso continuano ad applicarsi le vecchie regole con la conseguenza che il vecchio e il nuovo convivono.
È bene far presente che le storiche e ben collaudate collaborazioni di lavoro autonomo occasionale che, fino a € 5.000,00 l’anno non sono soggette ad INPS gestione separata, continuano imperterrite la loro esistenza. Si tratta, è bene ricordarlo, di prestazioni occasionali di solo lavoro autonomo che hanno per oggetto un risultato.
L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 disciplina in modo rivoluzionario le prestazioni di lavoro occasionali.
Per prestazioni di lavoro occasionali non possono superare gli importi indicati nella seguente tabella.
Soggetto |
Anno civile | |
Limite massimo cumulato complessivo |
Limite massimo cumulato singolo |
|
Prestatore di lavoro | Può incassare al massimo € 5.000/ anno netti | Può incassare al massimo € 2.500/anno netti per ogni Datore di lavoro |
Datore di lavoro | Può pagare al massimo 5.000/anno netti | Può pagare al massimo € 2.500/anno netti per ogni prestatore (vedi oltre per deroghe concesse al datore) |
Inoltre, vi è il limite invalicabile di 280 ore di utilizzo del singolo lavoratore nell’arco dello stesso anno civile.
In taluni casi quando il soggetto si avvale di lavoratori che appartengono alle categorie sotto indicate gli importi erogati ai fini del limite di € 5.000 per il datore, si considerano per il 75% dell’importo.
Datore di lavoro |
C O L L A B O R A T O R E |
Titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità | L’ammontare complessivo corrisposto è ridotto al 75%.
Quindi il datore può corrispondere complessivamente nell’anno non € 5.000 bensì € 6.666,66 netti, fermo restando che per ogni collaboratore non può superare i € 2.500 netti/anno |
Giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero presso l’università | |||
Disoccupato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (iscritto nelle liste di disoccupazione) | |||
Percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito |
La norma, inoltre, prevede che:
Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà:
Il tutto avviene mediante la gestione dei Voucher tramite l’apposita piattaforma INPS. Per quanto riguarda il contratto di collaborazione occasionale (dunque, non famiglie) ci si può rivolgere anche al proprio consulente.
I costi minimi sono quelli indicati nella seguente tabella.
Costo per il datore |
Libretto di famiglia
(€) Voucher fissi da € 10 |
Contratto di collaborazione occasionale
(€) |
Compenso per il collaboratore | 8,00 (l’ora) | 9,00 (minimo l’ora) |
INPS gestione separata | 1,65 | 33% pari a 2,97 |
INAIL | 0,25 | 3,5% pari a 0,32 |
Gestione servizio INPS | 0,10 | 1% su 9+2,97+0,32 = 0,12 |
Totale costo per datore | 10,00 | 12,41 (minimo) |
Impiego minimo giornaliero | Nessuno | 4 ore |
Per il lavoratore l’importo percepito è esente da tassazione e non va indicato nella dichiarazione dei redditi.
Sinteticamente possiamo affermare che:
Tipologie di attività previste o escluse | |
Persona fisica
Libretto di famiglia (LF) |
Soggetto non persona fisica
Contratto di collaborazione occasionale (CPO) |
Lavori consentiti | Lavori esclusi |
|
|
La norma prevede che non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore (sia libretto di famiglia, sia contratto di collaborazione occasionale), abbia in corso o abbia avuto nei 6 mesi precedenti con detta persona:
Inoltre, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie
Datore di lavoro Agricolo |
C O L L A B O R A T O R E |
Titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità |
I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD di più recente pubblicazione |
Giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti a ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero presso l’università | |||
Disoccupato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (iscritto nelle liste di disoccupazione) | |||
Percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito |
Nel caso in cui:
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