NO POS PER TABACCHI, VALORI POSTALI / BOLLATI

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Come noto, a decorrere dal:

30.6.2014 è stato introdotto l’obbligo di attivazione del POS per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali;

30.6.2022 è scattata l’applicazione delle sanzioni a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici.

Recentemente l’Agenzia delle Dogane ha disposto il non assoggettamento all’obbligo in esame a favore di tabaccai / titolari di patentino in relazione alle vendite di generi di monopolio, valori postali / bollati.

I soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”,
ossia commercianti e prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza,
società di servizi, ecc.) nonché studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro,
dottori commercialisti, ecc.) hanno l’obbligo di attivazione del POS, come previsto dal DL n. 179/2012.

Tale obbligo, escluso soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”, è scattato dal 30.6.2014
come stabilito dal DL n. 150/2013.

Con l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR”, è stato disciplinato il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico (tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici) da parte del soggetto obbligato, la cui entrata in vigore, inizialmente fissata all’1.1.2023, è stata anticipata al 30.6.2022 dal DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”.

In particolare la sanzione applicabile è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota
variabile, così individuate :

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

Recentemente, con la Determinazione 24.10.2022, n. 484555/RU, l’Agenzia delle Dogane ha riconosciuto l’esclusione dall’obbligo in esame per i tabaccai / titolari di patentino.

ESONERO PER TABACCAI E TITOLARI DI PATENTINO

Con la citata Determinazione n. 484555/RU è stato stabilito che “i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati”.

In particolare, tale esonero è riconosciuto, come evidenziato nella citata Determinazione, posto che:

  1. il rivenditore, per la vendita di generi di monopolio, valori postali / bollati, percepisce un aggio
    (rispettivamente pari al 10% – 5% del prezzo di vendita ovvero variabile a seconda della tipologia);
  2. l’aggio “verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo
    delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente”, considerato che il prezzo è determinato ex lege / sulla base di specifiche Convenzioni;
  3. per i suddetti prodotti le modalità di pagamento delle accise / imposta sui generi di monopolio sono in grado di assicurare adeguati controlli, con esclusione del rischio di evasione fiscale e di “pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato”;
  4. è necessario assicurare “la funzionalità ed efficienza del servizio di vendita al dettaglio”.

Le medesime considerazioni sopra evidenziate con riguardo al rivenditore risultano valide anche con riferimento ai titolari di patentino che effettuano la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico.

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