Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.
Lo stabilisce una nuova sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9451/2016, che ha “affrancato” molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori dall’obbligo di pagare l’Irap.
La sentenza n. 9451/2016 ha elaborato il principio di diritto per cui il presupposto impositivo dell’Irap, cioè il requisito dell’autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive.
Secondo la sentenza, il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.
Ha, invece, rilevanza ai fini dell’autonoma organizzazione e, quindi, dell’obbligo di pagare l’IRAP, la presenza di un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».
Fonte: Il Sole 24 Ore