NIENTE IRAP PER IMPRESE E PROFESSIONISTI ANCHE CON UN SOLO DIPENDENTE

irap-cassazione-9451-2016

Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.

Lo stabilisce una nuova sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9451/2016, che ha “affrancato” molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori dall’obbligo di pagare l’Irap.

La sentenza n. 9451/2016 ha elaborato il principio di diritto per cui il presupposto impositivo dell’Irap, cioè il requisito dell’autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive.

Secondo la sentenza, il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.

Ha, invece, rilevanza ai fini dell’autonoma organizzazione e, quindi, dell’obbligo di pagare l’IRAP, la presenza di un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

Considerando i numerosi interventi della Giurisprudenza in tema di esenzione dell’Irap, si auspica un intervento definitivo del Governo già dalla prossima Legge di stabilità 2017.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Print Friendly, PDF & Email
Cheap SexCam

Un Commento a NIENTE IRAP PER IMPRESE E PROFESSIONISTI ANCHE CON UN SOLO DIPENDENTE

  1. Francesco ha detto:

    Buonasera,
    io ho partita iva con codice ateco 692013:Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione,contabilità e tributi.

    Lavoro nello studio di mio suocero, dove ovviamente fatturo il mio compenso allo studio relativo alla tenuta della contabilità e di tutti i modelli dichiarativi relativi. Io l’Irap l’ho sempre pagato, ma in questo caso posso omettere di compilare e quindi spedire il modello IRAP ? E ovviamente evitando cosi di pagare tale imposta ?

    Grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

7.339 Views