L’OCCULTAMENTO DI FATTURE RILEVA PENALMENTE ANCHE SE SI TRATTA DI DOCUMENTI RELATIVI A COSTI

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Un imprenditore veniva condannato, in primo ed in secondo grado, per il reato di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture contabili); in particolare, al contribuente veniva contestato l’occultamento e quindi la distruzione di 45 fatture di acquisto di materiali e di 240 documenti di trasporto.

L’imputato, ricorrendo in Cassazione, sosteneva che la fi nalità specifica dell’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 era incompatibile con la distruzione di documenti che rappresentavano costi, applicandosi soltanto in caso di distruzione o occultamento di fatture attive.

Secondo la Suprema Corte, il delitto in esame, tutelando il bene giuridico della trasparenza fi scale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore.

Di conseguenza, anche l’occultamento o la distruzione di fatture passive, ovvero ricevute da terzi, integra il reato di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e a incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell’esistenza di introiti a carico del soggetto emittente.

La sopra citata norma, infatti, sanziona la condotta di colui che occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.

Nel caso di specie, le mancate contabilizzazioni dei ricavi derivanti dai lavori in cantieri, nei quali furono utilizzati i beni acquistati in forza delle fatture occultate, hanno reso maggiormente difficoltosa la ricostruzione del volume d’affari, dato l’utilizzo irregolare, sotto il profilo fiscale, di beni così acquistati senza la conservazione dell’idonea traccia contabile.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’imputato, rendendo definitiva la condanna.

Fonte: Sentenza della Corte di Cassazione 17.02.2017, n. 7686

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