POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
I soggetti interessati alle indennità pari a € 600 previste dal c.d. “Decreto Cura Italia” ed in particolare:
➡ lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
➡ soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
devono presentare un’apposita domanda all’INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.
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Le indennità in esame spettano, a tutti soggetti in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’attività sia stato o meno sospeso per effetto del DPCM 22.3.2020. |
L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:
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L’INPS ha confermato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo. |
➡ Tali soggetti non devono essere:
Dall’agevolazione in esame sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l’accesso allo specifico “Fondo per il reddito di ultima istanza”;
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Come specificato dall’INPS il beneficio spetta ai soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS; trattasi pertanto di coloro che versano i contributi con l’aliquota del 34,23%. |
L’indennità prevista a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) spetta a condizione che il soggetto interessato non risulti:
I beneficiari dell’indennità in esame sono artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni previdenziali dell’INPS.
Come confermato dall’Istituto l’indennità spetta anche:
Si evidenzia che, l’indennità spetta anche ai soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio, IVS). L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.
Le predette indennità:
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Merita evidenziare che, come precisato dall’INPS, nel periodo di fruizione dei benefici:
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➡Cumulabilità
Le indennità previste dal c.d. “Decreto Cura Italia” non sono tra loro cumulabili. Le stesse, come precisato dall’INPS, sono incompatibili / compatibili con le seguenti prestazioni.
Tipologia prestazione | Compatibilità indennità DL n. 18/2020 |
➡ pensioni dirette a carico, anche pro-quota:
➡ indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale) |
NO |
➡ erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali ➡ premi / sussidi per fini di studio o addestramento professionale ➡ premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui |
SI |
Va inoltre considerato che l’indennità a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e co.co.co. è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Come sopra accennato il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda all’INPS. A tal fine:
Sul punto l’INPS ha comunicato l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le predette domande, evidenziando che:
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In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa all’indennità collegata all’emergenza “coronavirus”, deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:
Qualora il soggetto interessato non disponga di una delle predette credenziali, al fine di richiedere l’indennità spettante può alternativamente:
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Il rilascio del nuovo servizio, come evidenziato dall’INPS, “verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione”. |
Si rammenta infine che l’INPS ha annunciato l’attivazione (a breve) di una nuova procedura per l’emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.
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