LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Con la Risposta 431 del 2 ottobre l’Agenzia delle Entrate chiarisce riguardo all’obbligo di tracciabilità delle spese sostenute nel 2020 per ottenere la detraibilità Irpef.
A partire dal 1° gennaio 2020 la Legge 160/2019 all’art.1 c. 679 stabilisce che, per poter beneficare della detrazione Irpef del 19% il pagamento debba avvenire mediante:
Nella risposta ad interpello si chiede se è possibile effettuare il pagamento mediante strumento tracciabile (bancomat nel caso) di una spesa riferita alla coniuge.
L’Agenzia afferma che, in linea generale, la spesa è detraibile dal soggetto cui è intestato il documento di spesa; tuttavia, è necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Pertanto, al CAF o al professionista incaricato alla compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà presentare la prova dell’utilizzo del pagamento tracciabile allegando quindi, oltre alla fattura, ricevuta di pagamento del bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o MAV o PagoPA.
In mancanza di tali documenti, l’utilizzo del pagamento tracciabile dovrà essere attestato direttamente in fattura/ricevuta da parte del percettore della somma che effettua la prestazione o cede il bene.
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