Ascom Se.Ter.Vit. – Studio Commerciale Viterbo – Contabilità e Servizi Fiscali Integrati

LE SOCIETA’ COMMERCIALI: DIFFERENZE E TIPOLOGIE

CPB

ordato preventivo biennale

Nel momento in cui si decide di aprire un’attività in società è necessario scegliere la tipologia più adatta alle proprie esigenze. Tra gli aspetti da considerare va valutato ad esempio se l’attività viene svolta da più persone, si intende tutelare il proprio patrimonio, si vuole una forma giuridica flessibile e così via.

Per farlo, spesso, può essere utile farsi consigliare dal proprio notaio di fiducia, ma vediamo quali sono le tipologie di società che è possibile aprire così da avere una prima idea di quale risponda meglio alle proprie necessità sotto il profilo organizzativo, delle responsabilità e degli scopi da raggiungere, distinguendo in primo luogo tra società di persone e società di capitali.

SOCIETA’ DI PERSONE

La prima grande differenza tra le due tipologia di società è che quelle di persone non hanno personalità giuridica. Questo significa che delle obbligazioni della società rispondono anche i soci, salvo nei casi previsti dalla legge. Tra le società di persone rientrano:

  • la società semplice (S.s.), è la forma più elementare di società di persone regolata negli artt. 2251 e ss. del codice civile. Una società semplice non può svolgere attività commerciale, ma solo attività agricole;
  • la società in nome collettivo (S.n.c.), è quella generalmente maggiormente utilizzata per attività artigiane e piccole attività commerciali. Ogni socio ha responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, ovvero ogni singolo socio risponde verso i creditori con tutti i beni, anche quelli personali. Presenta costi di gestione e di avvio ridotti, una tassazione basata sulla partecipazione all’utile (tassazione per trasparenza), sconta solo l’IRAP e ha costi di chiusura ridotti. Sono previsti contributi INPS fissi dovuti da ogni socio;
  • la società in accomandita semplice (S.a.s.), qui ci deve essere almeno un socio che è amministratore della società (accomandatario) con responsabilità illimitata e solidale e almeno un socio accomandante che risponde solo per il capitale immesso nella società stessa. Presenta costi di gestione e di avvio ridotti, tassazione per trasparenza, sconta solo IRAP, costi di chiusura ridotti e contributi INPS fissi dovuti da ogni socio “lavoratore”.

SOCIETA’ DI CAPITALI

Diversamente le società di capitali hanno personalità giuridica, quindi delle obbligazioni della società risponde solo la società e non i soci, sempre salvo le eccezioni previste dalla legge. In Italia esistono le seguenti tipologie di società di capitali:

  • le società per azioni (S.p.A.);
  • le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
  • le società a responsabilità limitata (S.r.l.), è la società di capitali più utilizzata, permettendo di separare i patrimoni dei singoli soci dal patrimonio della società stessa. A dover versare i contributi INPS sono solo i soci lavoratori e amministratori con compenso. Da sottolineare che è possibile costituirla anche con un unico socio. Rispetto ad altre forme societarie presenta costi di avvio, gestione e liquidazione/chiusura piuttosto elevati, un maggior numero di adempimenti e maggiore correttezza richiesta nella gestione contabile. Necessario inoltre un capitale iniziale;
  • le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.), si tratta del il nuovo modello societario che va ad eliminare i costi notarili e alcuni diritti e bolli per la costituzione, presentando quindi costi ridotti e offrendo la possibilità di versare anche solo un euro di capitale. Come per le S.r.l. non tutti i soci devono versare i contributi INPS ed è possibile costituirla con un unico socio. I costi di gestione, liquidazione/chiusura/variazione rimangono elevati.

Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile. Anche le società di cooperative, essendo società a capitale variabile con scopo mutualistico, hanno personalità giuridica.

PERSONALITA’ GIURIDICA

La personalità giuridica di una società scatta dal momento dell’iscrizione da parte del notaio dell’atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.

Fonte: sito del notariato.

 

Exit mobile version