LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Con la modifica del comma 1 dell’art. 2, DL n. 111/2019 è prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un’agevolazione (c.d. “bonus mobilità”) pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 – 31.12.2020 per:
l’acquisto di:
➡ biciclette (anche a pedalata assistita);
➡ veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
➡ l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluse autovetture).
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L’agevolazione:
➡ è concessa fino ad un massimo di € 500; |
Merita evidenziare che il nuovo beneficio è cumulabile con il c.d. “bonus mobilità” previsto dal citato art. 2 per il 2021 a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:
➡ € 1.500 per ogni autovettura omologata fino alla classe Euro 3 rottamata;
➡ € 500 per ogni motociclo omologato fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato;
per l’acquisto, entro i successivi 3 anni e anche a favore di persone conviventi, di:
➡abbonamenti al trasporto pubblico (locale. e regionale);
➡ biciclette anche a pedalata assistita;
➡ veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.
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Si rammenta che il bonus in esame non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). |
Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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