LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL C.D. “DECRETO RILANCIO”

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ”

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ”

Il c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.

L’effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Ora, con il Decreto in esame è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi.

Entro tale data va versato quanto dovuto:

in unica soluzione;
a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

 

Soggetti DL

Liquidità

Versamento sospeso Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, commi 1 e 2 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, commi 3 e 4 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 Art. 18, comma 5 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa) Art. 18, comma 5 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 16.9.2020

Il differimento dal 30.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza relativamente a:

  • IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta:
  • a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
  • in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.
Soggetti DL

n. 23/2020

Versamento sospeso Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, comma 6 IVA scadente a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 IVA scadente a maggio 2020
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, comma 6 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, comma 6 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020

Si rammenta che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dal c.d. “Decreto Cura Italia” (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dal c.d. “Decreto Liquidità” usufruiscono della sospensione prevista dal citato “Decreto Cura Italia” fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

Ritenute sospese soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000

Il c.d. “Decreto Liquidità” ha ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel citato DL n. 18/2020 prevedendo a favore dei soggetti che:

  • hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • nel 2019 hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000;
  • nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato;

la possibilità di richiedere al sostituto d’imposta la non applicazione della ritenuta d’acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 – 31.5.2020.

Il Decreto in esame prevede ora il differimento dal 31.7 al 16.9.2020 del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto:

in unica soluzione;
a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

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