LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL C.D. “DECRETO RILANCIO”

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO CURA ITALIA”

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO CURA ITALIA”

Il c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020.

Relativamente ai versamenti, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all’1.6 essendo il 31.5 domenica). In particolare l’effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

➡ in unica soluzione entro l’1.6.2020;

ovvero

in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall’1.6.2020.

Ora il Decreto in esame dispone:

la proroga dall’1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto:

– in unica soluzione;
– a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il versamento delle ritenute non operate ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 – 31.3 da parte dei soggetti della “zona rossadi prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò);

l’estensione dal 31.5 al 6.2020 della sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Anche per tali soggetti i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020 (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.

È inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

Soggetti DL Cura Italia Adempimento / versamento

sospeso

Ripresa
termine originario termine prorogato
Tutti i contribuenti

(persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)

Art. 60 Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020 16.4.2020 (*)
Art. 62, comma 1 Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) Art. 61,

commi da 1 a 3

Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 1.6.2020 16.9.2020
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 30.6.2020 16.9.2020
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 1.6.2020 16.9.2020
Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 – 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 – Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) 1.6.2020 16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive Art. 61,

comma 5

Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.6.2020  

30.6.2020 (**)

16.9.2020
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni Art. 62, comma 2 Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 1.6.2020 16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza Art. 62, comma 3 Versamenti IVA scaduti nel periodo

8.3 – 31.3.2020

1.6.2020 16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) Art. 62, comma 4 Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 1.6.2020 16.9.2020
Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 30.6.2020
Imprese florovivaistiche (***) Art. 78 Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo

 30.4 – 15.7.2020

31.7.2020
Versamenti IVA scadenti nel periodo

1.4. – 30.6.2020

(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL Liquidità
(**) per l’IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all’1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL Cura Italia
(***) introdotte in sede di conversione del DL Cura Italia
È stata prorogato al 16.9.2020 anche l’effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall’art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa di prima istituzione Lombardia / Veneto).

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