LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Sono ampliate, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.
In particolare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
➡ recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
➡ efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
➡ adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
➡ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
➡ installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
➡ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.
Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:
➡ riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d. “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
➡ trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Inoltre, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. “sconto in fattura”:
➡ può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
➡ va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
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L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno:
➡ non può essere fruita negli anni successivi; ➡ non può essere richiesta a rimborso. |
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
Sono previsti particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%.
Innanzitutto è previsto che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
è inoltre stabilito che, ai fini dell’opzione per la cessione / sconto in fattura:
➡ per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA;
➡ per gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale.
é altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
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Le spese sostenute per l’ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%. |
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