LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati sopra commentati, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente. In particolare:
➡ come sopra evidenziato, sono incluse nella detrazione del 110% le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 effettuati contestualmente ad almeno uno predetti interventi, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
➡ è inclusa nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
➡ impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
➡ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
È riconosciuta la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, sempre per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati. |
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Va infine evidenziato che in tali casi la detrazione del 110%:
➡ è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; ➡ non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, DL n. 91/2014. |
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.
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