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LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

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SOSPENSIONE VERSAMENTI / ADEMPIMENTI - artt. da 60 a 62

Sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 17.3.2020.

Di seguito, si propone una sintesi delle novità contenute nel Decreto in esame, evidenziando che per molte disposizioni è necessario attendere l’emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l’iter parlamentare di conversione in legge, nonché l’emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”.


INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. – art. 27

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;
  • soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è erogata dall’INPS previa apposita domanda. L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.
  • Sono esclusi coloro che hanno già una pensione diretta.

Con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 l’Istituto, dopo aver evidenziato che l’indennità spetta anche ai partecipanti a studi associati / società semplici esercenti attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS, ha annunciato che entro la fine del mese di marzo sarà disponibile il modulo e la relativa procedura telematica utilizzabili per richiedere l’indennità in esame.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI art. 28

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L’indennità spetta agli artigiani / commercianti, nonché ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La stessa spetta anche agli agenti e rappresentanti di commercio nonostante iscritti anche all’ENASARCO.

La predetta indennità:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è erogata dall’INPS previa apposita domanda.
  • Sono esclusi coloro che hanno già una pensione diretta.

Si richiamano i sopra riportati recenti chiarimenti dell’INPS relativi alla conferma che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day” e alla disponibilità entro il mese di marzo del modulo / procedura telematica utilizzabili per la richiesta della stessa.

INCUMULABILITÀ INDENNITÀ – art. 31

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

STATUTI / BILANCI ENTI DEL TERZO SETTORE – art. 35

Con la modifica del comma 2 dell’art. 101, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”, CTS) è stato differito dal 30.6 al 31.10.2020 il termine per la modifica degli statuti delle ONLUS / ODV / APS. Tali modifiche statutarie possono essere apportate, nel rispetto delle modalità / maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, per:

  • adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili previste dal CTS;
  • prevedere specifiche clausole statutarie finalizzate ad escludere l’applicazione di disposizioni derogabili.
Con la modifica del comma 3 dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/2017, il differimento al 31.10.2020 trova applicazione anche per le imprese sociali.

È, infine, previsto, per il 2020, a favore delle ONLUS / ODV / APS iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel periodo emergenziale(1.2 – 31.7.2020) la possibilità di approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020 “anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto”.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF – art. 37

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza

nel periodo 23.2 – 31.5.2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.

Non è possibile richiedere il rimborso delle somme in scadenza in detto periodo già versate.

È prevista altresì la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, Legge n. 335/95 in scadenza nel periodo 23.2 – 30.6.2020. Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, “l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 art. 44

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l’istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un’indennità.

In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

FINANZIAMENTI PMI – art. 56

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall’epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un’apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi.

In particolare è previsto che:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

  • possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”;
  • al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.

SOSPENSIONE VERSAMENTI / ADEMPIMENTIartt. da 60 a 62

La sospensione dei versamenti / adempimenti collegata con la tipologia di contribuente / attività esercitata / dimensione dello stesso è sintetizzata nella seguente tabella.

Tutti i contribuenti

(persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)

Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020 20.3.2020
Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.2020 30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo

2.3 – 30.4.2020

1.6.2020 (*)
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo

2.3 – 31.5.2020

30.6.2020 (*)
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a

€ 2 milioni

Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 1.6.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” Lombardia / Veneto) Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza Versamenti IVA scadenti nel periodo

8.3 – 31.3.2020

1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con

ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000

Non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato 1.6.2020 (*)

Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTIart. 63

È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale premio:

  • spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO art. 64

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHEart. 65

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Tale credito d’imposta:

  • spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  • non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24. Con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6914”, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020.
Merita evidenziare che per beneficiare dell’agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell’immobile.

L’importo può essere utilizzato soltanto in compensazione, tramite il modello F24 con codice tributo (6914), da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 25 marzo.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19 art. 66

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:

  • Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
  • enti / istituzioni pubbliche;
  • fondazioni / associazioni.

L’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000.

È altresì prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”.

Con riferimento alle erogazioni liberali in natura sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

  • l’ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
  • del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR).
Nel caso in cui il valore del bene sia:
  • superiore a € 30.000;
  • per sua natura, non determinabile con criteri oggettivi;

il donatore deve acquisire una perizia giurata attestante il valore del bene “recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene”;

  • del residuo valore fiscale all’atto di trasferimento, in caso di bene strumentale;
  • del minore valore tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all’art. 92, TUIR, in presenza di “beni merce” di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
  • devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
  • del donatore, relativamente al valore del bene donato;
  • del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC.art. 67

È disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza

nel periodo 8.3 – 31.5.2020

delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera anche per:

  • gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
  • gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
  • gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ROTTAMAZIONE RUOLI / STRALCIO E SALDOart. 68

È previsto altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del c.d. “stralcio e saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Rottamazione ruoli Termine originario Termine differito
·        Seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;

·        seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019;

·        terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA- 2018) entro il 30.4.2019;

·        terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;

·        terza rata delle somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA- 2018-D) entro il 30.4.2019.

28.2.2020 1.6.2020
Stralcio e saldo Termine originario Termine differito
Seconda rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. “stralcio e saldo” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:

·        hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;

·        hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.

31.3.2020 1.6.2020

SOSPENSIONI TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIAart. 83

È disposta la sospensione per il periodo 9.3 – 15.4.2020 dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali

Come espressamente precisato dal comma 21 dell’art. 83 in esame, “le disposizioni … in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie”.

In particolare la sospensione, salvo che per i procedimenti aventi carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili ex art. 392, C.p.C., riguarda i termini stabiliti:

  • per la fase delle indagini preliminari;
  • per l’adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della relativa motivazione;
  • per la proposizione di atti introduttivi del giudizio / procedimenti esecutivi / impugnazioni.

La sospensione è applicabile in generale, come disposto dal citato art. 83, per “tutti i termini procedurali”.

La sospensione in esame opera altresì:

  • per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • per il reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Va evidenziato che, nel caso in cui:

  • il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine di tale periodo. Così, ad esempio, qualora l’atto di accertamento sia stato notificato nel predetto periodo 9.3 – 15.4.2020, i 60 giorni per la proposizione del ricorso / istanza di adesione decorrono dal 16.4.2020.

La previsione in esame ingenera dubbi qualora il termine per la proposizione del ricorso scada in tale periodo. Così, ad esempio, qualora l’atto di accertamento sia stato notificato il 7.2.2020, il termine per la proposizione del ricorso scadrebbe il 7.4.2020. Per effetto della sospensione in esame, non è chiaro se il ricorso deve essere proposto il 15.4 oppure si applicano le regole della “sospensione feriale” con la conseguenza che il periodo 9.3 – 15.4 non va considerato ai fini del computo del 60 giorni e il ricorso può essere presentato il 15.5 (computo dei giorni dal 7.2 all’8.3 e dal 16.4 al 15.5);

  • il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza / attività da cui decorre il termine è differita.
Le previsioni dell’art. 83, con la sospensione dal 9.3 al 30.4, dovrebbero risultare applicabili esclusivamente nei confronti dei contribuenti / Agenti della riscossione, considerato che per gli Enti impositori la relativa disciplina è contenuta nell’art. 67 del Decreto in esame.

In particolare, per gli Uffici, come sopra evidenziato, l’attività di liquidazione, controllo accertamento, riscossione e contenzioso è sospesa fino al 31.5.2020.

Di fatto, si determina una differenziazione dei termini di sospensione in base al soggetto. Sul punto è auspicabile un chiarimento.

In merito alla disposizione in esame, il MEF con la Nota 18.3.2020, prot. n. 2831 ha:

  • fornito agli Uffici alcuni chiarimenti “invitando” altresì le Commissioni tributarie ad adottare misure organizzative volte, tra l’altro, a:
  • garantire l’apertura al pubblico per i servizi di giustizia tributaria esclusivamente a coloro che richiedono la prenotazione on-line;
  • comunicare agli interessati i rinvii di trattazione delle udienze fissate nel periodo di sospensione.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVIart. 96

L’indennità sopra accennata pari a € 600 è riconosciuta, per il 2020, anche a favore dei soggetti con rapporti di collaborazione ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già in essere al 23.2.2020, presso federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / società / associazioni sportive dilettantistiche.

Per il percipiente l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata da Sport e Salute spa previa:

  • apposita domanda;
  • autocertificazione attestante:
  • la preesistenza del rapporto di collaborazione;
  • la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell’Autorità delegata in materia di sport.

BONUS PUBBLICITÀ – art. 98, comma 1

Per il 2020, il c.d. “Bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” è concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per accedere all’agevolazione, come noto, soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.

In particolare, per il 2020, la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) va presentata dall’1.9 al 30.9.2020.

Le Comunicazioni già inviate nel periodo 1.3 – 31.3.2020 rimangono valide.

BONUS EDICOLE – art. 98 comma 2

È previsto, per il 2020, l’aumento a € 4.000 (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. “Bonus edicole”, ossia del credito d’imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Inoltre, per il 2020, il credito d’imposta in esame:

  • è parametrato anche alle spese:
  • di fornitura di energia elettrica / servizi telefonici / Internet;
  • per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
  • è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTOart. 104

È prevista l’estensione fino al 31.8.2020 della validità dei documenti di riconoscimento / d’identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020. La proroga non è applicabile ai documenti validi per l’espatrio.

APPROVAZIONE BILANCIO 2019art. 106

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

  • il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al “coronavirus”.

PROROGA MUD – art. 113

È prevista la proroga dal 30.4 al 30.6.2020 del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

 

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