LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

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FINANZIAMENTI PMI - art. 56

FINANZIAMENTI PMI – art. 56

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall’epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un’apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi.

In particolare è previsto che:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

  • possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”;
  • al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.

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