FINANZIAMENTI PMI – art. 56
È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall’epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un’apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
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Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi. |
In particolare è previsto che:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
È altresì previsto che:
- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”;
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.
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