LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

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INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI - art. 28

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI art. 28

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L’indennità spetta agli artigiani / commercianti, nonché ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La stessa spetta anche agli agenti e rappresentanti di commercio nonostante iscritti anche all’ENASARCO.

La predetta indennità:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è erogata dall’INPS previa apposita domanda.
  • Sono esclusi coloro che hanno già una pensione diretta.

Si richiamano i sopra riportati recenti chiarimenti dell’INPS relativi alla conferma che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day” e alla disponibilità entro il mese di marzo del modulo / procedura telematica utilizzabili per la richiesta della stessa.

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