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SOSPENSIONI TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIA - art. 83

SOSPENSIONI TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIAart. 83

È disposta la sospensione per il periodo 9.3 – 15.4.2020 dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali

Come espressamente precisato dal comma 21 dell’art. 83 in esame, “le disposizioni … in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie”.

In particolare la sospensione, salvo che per i procedimenti aventi carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili ex art. 392, C.p.C., riguarda i termini stabiliti:

  • per la fase delle indagini preliminari;
  • per l’adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della relativa motivazione;
  • per la proposizione di atti introduttivi del giudizio / procedimenti esecutivi / impugnazioni.

La sospensione è applicabile in generale, come disposto dal citato art. 83, per “tutti i termini procedurali”.

La sospensione in esame opera altresì:

  • per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • per il reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Va evidenziato che, nel caso in cui:

  • il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione, l’inizio è differito alla fine di tale periodo. Così, ad esempio, qualora l’atto di accertamento sia stato notificato nel predetto periodo 9.3 – 15.4.2020, i 60 giorni per la proposizione del ricorso / istanza di adesione decorrono dal 16.4.2020.

La previsione in esame ingenera dubbi qualora il termine per la proposizione del ricorso scada in tale periodo. Così, ad esempio, qualora l’atto di accertamento sia stato notificato il 7.2.2020, il termine per la proposizione del ricorso scadrebbe il 7.4.2020. Per effetto della sospensione in esame, non è chiaro se il ricorso deve essere proposto il 15.4 oppure si applicano le regole della “sospensione feriale” con la conseguenza che il periodo 9.3 – 15.4 non va considerato ai fini del computo del 60 giorni e il ricorso può essere presentato il 15.5 (computo dei giorni dal 7.2 all’8.3 e dal 16.4 al 15.5);

  • il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza / attività da cui decorre il termine è differita.
Le previsioni dell’art. 83, con la sospensione dal 9.3 al 30.4, dovrebbero risultare applicabili esclusivamente nei confronti dei contribuenti / Agenti della riscossione, considerato che per gli Enti impositori la relativa disciplina è contenuta nell’art. 67 del Decreto in esame.

In particolare, per gli Uffici, come sopra evidenziato, l’attività di liquidazione, controllo accertamento, riscossione e contenzioso è sospesa fino al 31.5.2020.

Di fatto, si determina una differenziazione dei termini di sospensione in base al soggetto. Sul punto è auspicabile un chiarimento.

In merito alla disposizione in esame, il MEF con la Nota 18.3.2020, prot. n. 2831 ha:

  • fornito agli Uffici alcuni chiarimenti “invitando” altresì le Commissioni tributarie ad adottare misure organizzative volte, tra l’altro, a:
  • garantire l’apertura al pubblico per i servizi di giustizia tributaria esclusivamente a coloro che richiedono la prenotazione on-line;
  • comunicare agli interessati i rinvii di trattazione delle udienze fissate nel periodo di sospensione.

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