LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

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EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19 - art. 66

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19 art. 66

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:

  • Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
  • enti / istituzioni pubbliche;
  • fondazioni / associazioni.

L’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000.

È altresì prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”.

Con riferimento alle erogazioni liberali in natura sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

  • l’ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
  • del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR).
Nel caso in cui il valore del bene sia:

  • superiore a € 30.000;
  • per sua natura, non determinabile con criteri oggettivi;

il donatore deve acquisire una perizia giurata attestante il valore del bene “recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene”;

  • del residuo valore fiscale all’atto di trasferimento, in caso di bene strumentale;
  • del minore valore tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all’art. 92, TUIR, in presenza di “beni merce” di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
  • devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
  • del donatore, relativamente al valore del bene donato;
  • del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale.

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