LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Il c.d. “Decreto Cura Italia” aveva concesso il differimento al 20.3.2020 del termine dei versamenti in scadenza il 16.3.2020. Ora il Decreto in esame differisce ulteriormente detto termine al 16.4.2020.

Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16.4.2020 i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3) relativi a:

  • IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
  • ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
  • ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
  • tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

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