RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
È disposto che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:
- 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.
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