POLIZZA CATASTROFALE L’OBBLIGO NON OBBLIGO E IL RINVIO AL 01/01/2026 PER LE PICCOLE IMPRESE
1 Aprile 2025
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
Al fine di semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 “senza IVA” è stato riformulato il comma 1-bis dell’art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:
Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine versamento |
1° trimestre | < € 250 | 20.7 (*) |
1° e 2° trimestre | < € 250 | 20.10 |
3° trimestre | qualsiasi importo | |
4° trimestre | qualsiasi importo | 20.1 |
(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.
Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).
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