LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

È prevista la sospensione per il periodo 23.2 – 31.12.2020 della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni “prima casa”, ossia:

  • 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
  • 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
  • 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Merita evidenziare che tale sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.

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