LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ” COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dal c.d. “Decreto Cura Italia”, a favore dei soggetti:

  • con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d’imposta poteva non operare la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020.

A tal fine il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

  • non doveva aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
  • doveva rilasciare un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora il Decreto in esame prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 – 31.5.2020. A ciò si collega l’ulteriore verifica che “nel mese precedente” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate):

  • in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5);

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

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