LE NUOVE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge di Stabilità 2015 ha ampliato le possibilità per regolarizzare errori, ritardi o dimenticanze relative al versamento di tributi e delle omissioni riferite all’invio di dichiarazioni o comunicazioni obbligatorie.

L’istituto del Ravvedimento operoso è previsto dal D.Lgs. 472/97 e successive modifiche, il quale prevede due tipi di ravvedimento:

il ravvedimento “breve”, che consiste nel versamento di una sanzione pari al 3% dell’imposta dovuta, ovvero 1/10 del 30%, se effettuato entro i 30 giorni successivi alla mancanza;

il ravvedimento “lungo”, che consiste nel versamento di una sanzione pari al 3,75% dell’imposta dovuta, ovvero 1/8 del 30%, se effettuato oltre il trentesimo giorno, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Con il D.L. 98/2011 è stata inserita l’agevolazione per il contribuente che intende ravvedersi in termini molto brevi, entro  14 giorni dall’omissione, con l’istituzione del c.d. ravvedimento “sprint”.

L’agevolazione consiste nel versamento di una sanzione pari allo 0,2% giornaliero, se il ravvedimento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno; dal quindicesimo ed entro il trentesimo, la sanzione è ovviamente, il 3%.

La Legge di Stabilità 2015 istituisce nuove tipologie di regolarizzazione, con lo scopo di agevolare i contribuenti nell’assolvimento degli obblighi tributari e di favorire l’emersione spontanea.

Quindi è stato introdotto il ravvedimento “lunghissimo” che prevede il pagamento di:

– sanzioni al 3,32%, ovvero1/9 del 30%, entro 90 giorni;

– sanzioni al 4,29%, entro 2 anni;

– sanzioni al 5%, oltre 2 anni.

Resta fermo il pagamento degli interessi calcolati giornalmente nella misura del 2,50% fino al 31.12.2013,  dell’1% dal 1.1.2014  e dello 0,50% dal 1.1.2015.

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