LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2024. Il testo definitivo, prevede le seguenti novità:
È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
In sede di approvazione è stata prevista per il 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei seguenti nuclei familiari:
È confermata per il 2024 la riduzione da € 90 a € 70 del canone RAI per uso privato.
Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione del:
In sede di approvazione, è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 prevista dall’art. 1, comma 73, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:
È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:
è confermata la modifica dell’art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le c.d. “locazioni brevi” (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, per le quali è disposto l’aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per l’immobile successivo al primo.
In particolare, in base alla nuova formulazione del comma 2 del citato art. 4 è previsto che “ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca”.
L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
Rispetto alla precedente formulazione, risulta pertanto ora chiaro che, in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).
Ritenuta operata dagli intermediari
La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso / intervento nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.
é altresì confermata la modifica del comma 5 del citato art. 4, a seguito della quale è disposto che la predetta ritenuta si considera a titolo di acconto.
Sono confermate le modifiche all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, ai sensi del quale, in caso di cessione di immobili da parte di un “privato”, costituiscono redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.
In base alla citata lett. b), pertanto, la persona fisica “privato” che cede un immobile:
Alla citata lett. b) è stata inserita un’integrazione ai sensi della quale la disposizione sopra riportata trova applicazione “al di fuori delle ipotesi” di cui alla nuova lett. b-bis), con la quale è disposto che costituiscono redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del … [DL n. 34/2020] … che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.
è pertanto confermata l’individuazione di una nuova “categoria” di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti, ossia gli immobili oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all’atto della cessione. Sono espressamente esclusi gli immobili:
“Costi inerenti” per determinare la plusvalenza
Quanto sopra trova giustificazione nella diversa modalità di determinazione della relativa plusvalenza, in applicazione di quanto stabilito dal successivo art. 68, comma 1, TUIR, ai sensi del quale “le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo …”.
Con l’aggiunta al citato comma 1 del riferimento alla nuova lett. b-bis), tale modalità di determinazione della plusvalenza conseguita trova ora applicazione anche alla nuova fattispecie. Tuttavia, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione in base alla quale “ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 … si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) … Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.
Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) … acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
Con riferimento agli immobili che sono stati oggetto degli interventi di cui al citato art. 119 (detrazione 110%), è pertanto disposto che tra i “costi inerenti al bene” ceduto:
Conseguentemente, nel caso in cui il contribuente abbia scelto di beneficiare direttamente in dichiarazione dei redditi della detrazione del 110% è possibile sostenere che non trova applicazione la nuova disposizione in esame e quindi tra i costi inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti;
Con riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119 con detrazione del 110% conclusi da non più di 10 anni, è inoltre disposto che, se tra la data di cessione e quella di acquisto / costruzione, sono trascorsi più di 5 anni, il prezzo di acquisto / costo di costruzione, determinato come sopra, è rivalutato in base alla variazione ISTAT.
é infine confermato che la plusvalenza determinata applicando le nuove modalità sopra riportate può essere assoggettata all’imposta sostitutiva pari al 26%.
Le novità sopra evidenziate sono applicabili a decorrere dalle cessioni poste in essere dall’1.1.2024 |
L’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, dispone che sono esenti imu gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 (che a sua volta richiama l’art. 73, comma 1, lett. c, TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.
Ora in sede di approvazione, al fine di individuare l’ambito di applicazione dell’esenzione, è stato disposto che la citata lett. g) si interpreta nel senso che:
La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE “privati” contenuta nell’art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta, a condizione che i beni acquistati siano destinati all’uso personale / familiare.
Nella formulazione vigente, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa).
In sede di approvazione è stato previsto che le disposizioni in esame sono applicabili alle cessioni poste in essere dall’1.2.2024.
È confermata l’introduzione della c.d. “rottamazione del magazzino” a favore degli esercenti attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
Possono essere oggetto di “adeguamento” le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all’1.1.2023).
La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:
In tal caso si procede all’eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi. La regolarizzazione prevede il versamento:
In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.
Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini.
1 rata | Entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 |
2 rata | Entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 |
Va evidenziato che l’imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
L’adeguamento del magazzino, come espressamente stabilito dal comma 6 dell’art. 20 in esame, “non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere”. I “nuovi” valori:
L’adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).
A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.
Con particolare riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è confermato che l’Agenzia delle Entrate verificherà, “sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati”, l’assolvimento dell’adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l’Agenzia invierà al contribuente un’apposita comunicazione.
È confermato l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico. Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.
Con la modifica dell’art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la soppressione dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Pertanto, anche per tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).
È confermato, per effetto dell’integrazione dell’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, che dall’1.7.2024 anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Inoltre, con l’introduzione all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97:
SOGGETTO | DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE
CREDITI INPS |
Datore di lavoro non agricolo | · Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva);
ovvero · dalla data di notifica delle note di rettifica passive. |
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola | Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. |
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS | Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. |
La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;
Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, dall’1.7.2024 è confermata l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:
ovvero
L’impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate. |
È confermato l’obbligo per le imprese, con sede legale in Italia / sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.
È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. In particolare i predetti soggetti devono rispettare una serie di requisiti, tra i quali:
Per usufruire dell’indennità in esame il lavoratore deve presentare all’INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un’apposita domanda.
L’indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.
Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell’indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l’aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).
È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. “Sabatini-ter”. Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un contributo in c/interessi sul finanziamento accordato per l’acquisto di Autoveicoli, Attrezzature Macchinari nuovi.
In sede di approvazione è stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:
Considerata l’espressa non applicazione del comma 1-bis del citato art. 14 merita evidenziare, in particolare, che il bonus in esame:
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