LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Nell’ambito del recente DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” sono previste una serie di specifiche disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate.
In base alle nuove disposizioni il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:
Data presentazione dichiarazione da
parte del sostituito |
Termine invio dichiarazione all’Agenzia
delle Entrate da parte del sostituto |
entro il 31.5 | 15.6 |
dall’1.6 al 20.6 | 29.6 |
dal 21.6 al 15.7 | 23.7 |
dal 16.7 al 31.8 | 15.9 |
dall’1.9 al 30.9 | 30.9 |
Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);
Quanto sopra trova applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022 (periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Semplificazioni” in esame) e pertanto dal mod. 730/2023. |
É disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare:
Relativamente all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l’altro, che:
Ora, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.
É disposto il differimento dal 30.6.2022 al 30.9.2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per il 2020 e per il 2021.
Con l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 28, D.Lgs. n. 346/90 è disposto che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al de cuius, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l’importo erogato.
In base ai commi 1 e 2 dell’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 è prevista una limitazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
In particolare se la dichiarazione precompilata è trasmessa:
oppure
non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.
Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche dei dati, tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell’intermediario stesso. In tal caso, il controllo da parte dell’Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Ora, il Decreto in esame prevede che la dichiarazione precompilata presentata da parte di un CAF / professionista abilitato:
Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ossia dal mod. 730/2023 relativo al 2022. |
Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:
Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.
Per effetto della modifica dell’art. 83, comma 1, TUIR:
La novità in esame che, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un “doppio binario”, determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Princìpi contabili è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, dal 2022; |
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal 2022, è abrogata la disciplina di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate “di comodo” le società c.d. “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:
presunto determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.
A decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia, in generale, dal 2021, è abrogata l’addizionale IRES di cui all’art. 3, Legge n. 7/2009 (pari al 4% dell’utile) applicabile alle società / enti commerciali residenti in Italia:
Il Legislatore ha modificato “formalmente” le disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il personale dipendente. In particolare:
ora si applicano con riferimento ai lavoratori a tempo determinato.
Dette modifiche decorrono dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022, ossia in generale già dal 2021.
L’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto, oltre che nel caso in cui l’operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche per gli acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione). Trattasi, in particolare, degli acquisti di carburante, delle prestazioni alberghiere / dei ristoranti effettuate all’estero.
È differito da 20 a 30 giorni il termine:
In base al nuovo comma 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di estendere, con un apposito Provvedimento, le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.
È ridotto da € 15.000 a € 5.000 l’importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali. Peraltro non è più richiesta l’individuazione delle operazioni “frazionate”.
La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021. |
Intervenendo sull’art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è disposto che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi / cura / riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie “si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”.
La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da case di ricovero e cura non convenzionate con il sistema sanitario e quest’ultima acquisti la prestazione sanitaria da un professionista che applica l’esenzione in esame.
In tale fattispecie l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario.
Modificando il n. 120 della Tab. A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari è ora disposto che la stessa aliquota IVA del 10% è applicabile anche alle:
Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19.
Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dall’art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), i Comuni hanno la possibilità di deliberare la misura dell’addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022 (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1).
Nei Comuni per i quali:
e
l’addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021, con eliminazione dell’ultima.
È prorogata fino al 31.12.2026 l’applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti:
Con la modifica dell’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è disposta l’applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l’iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell’UE a decorrere dall’operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.
È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).
In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:
per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.
Alla proroga in esame è collegato il differimento al 30.11.2022 dell’invio da parte del contribuente dell’autodichiarazione attestante il rispetto dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework degli aiuti COVID-19. |
È prorogato dal 30.6 al 31.12.2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.
Come desumibile dalla citata Relazione illustrativa “è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l’altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato», che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefìci fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica del COVID-19.
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