Ascom Se.Ter.Vit. – Studio Commerciale Viterbo – Contabilità e Servizi Fiscali Integrati

LE NOVITA’ DEL DECRETO MILLEPROROGHE

decreto milleproroghe-2022

decreto milleproroghe-2022

Recentemente sulla G.U. 28.2.2022, n. 49 è stata pubblicata la Legge n. 15/2022 di conversione del DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe” nell’ambito del quale sono state previste una serie di novità di seguito esaminate. Le novità apportate in sede di conversione hanno efficacia dall’1.3.2022.

 

PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI – Artt. 1, comma 28-ter e 3-septies

Come noto, nella Nota integrativa le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nell’esercizio precedente di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / “micro – imprese”, le società di persone e ditte individuali nonché le associazioni / fondazioni / ONLUS e le coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri devono pubblicare le informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, DL n. 124/2017 “a partire dal 1° gennaio 2020“, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.

Tale previsione è stata “sospesa” per il 2021 dall’art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021, con differimento della relativa operatività all’1.1.2022.

Ora, in sede di conversione del Decreto in esame, è previsto che:

  • per l’anno 2021il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al1° luglio 2022” (in precedenza 1.1.2022);
  • per l’anno 2022, il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al1° gennaio 2023“.

“BONUS PSICOLOGO” – Art. 1-quater

In sede di conversione, tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causato dall’emergenza COVID-19, è stato introdotto un contributo (nel limite di spesa di € 10 milioni per il 2022), nella misura massima di € 600 per persona e parametrato al valore ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologici.

Il contributo non spetta ai soggetti con ISEE superiore a € 50.000.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo / entità dello stesso / requisiti (anche reddituali) per la fruizione del beneficio sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concentro con il MEF.

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 2-ter

In sede di conversione, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 5-bis all’art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” è stato previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione qualora l’apposita domanda sia presentata dall’1.1.2022 al 30.4.2022, senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO “A DISTANZA” – Art. 3, comma 1

È confermata la proroga fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2022 (in precedenza, 31.7.2021) delle disposizioni ex art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
  • l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
  • le srl possono consentire che l‘espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

Non è stata disposta alcuna proroga al termine di approvazione del bilancio 2021 che resta confermata al 30.4.2022 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE – Art. 3, comma 1-ter

In sede di conversione è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2021 (in precedenza, 31.12.2020) la previsione di cui all’art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità, in base al quale alle predette perdite non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
  • artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

SANATORIA TARDIVA / ERRATA TRASMISSIONE CU – Art. 3, comma 5-bis

In sede di conversione, con l’aggiunta all’art. 4, DPR n. 322/98 del nuovo comma 6-quinquies.1, è stato previsto che alla tardiva / errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non è applicabile la sanzione di cui al comma 6-quinquies, DPR n. 322/98 (€ 100 per ogni certificazione omessa / tardiva / errata) se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo alla scadenza ordinaria.

Così, ad esempio, non è sanzionato l’invio della CU relativa al 2015 (il cui termine era previsto al 7.3.2016) qualora sia stata trasmessa / corretta entro il 31.12.2018.

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – Art. 3, comma 5-septies

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 24, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” è stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.3.2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini della Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni “prima casa”.

Di conseguenza sono sospesi, per il periodo 23.2.2020 – 31.3.2022, i termini di:

  • 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
  • 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
  • 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Tale sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI – Art. 3, comma 5-quinquiesdecies

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, è stata riproposta la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d’esercizio 2021 a prescindere dalcomportamentotenuto nel bilancio 2020.

Tale proroga, già prevista dall’art. 1, comma 711, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) soltanto se nel bilancio d’esercizio 2020 non è stato effettuato “il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali“, è ora estesa a tutti i soggetti e pertanto opera nei confronti sia di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell’ammortamento 2020 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l’ammortamento 2020.

PROROGA VERSAMENTI ATTIVITÀ ALLEVAMENTO AVICUNICOLO / SUINICOLO – Art. 3, comma 6-quater

In sede di conversione, a favore dei soggetti esercenti attività di allevamento avicunicolo / suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana è stata disposta la proroga al 31.7.2022 dei seguenti versamenti in scadenza nel periodo 1.1 – 30.6.2022:

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute addizionale regionale e comunaleIRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati alternativamente in unica soluzione entro il 16.9.2022 ovvero in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTE – Art. 3, comma 6-septies

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, è stato disposto lo slittamento dall’1.1.2022 all’1.1.2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante / titoli al portatore (non sono state “allineate” le relative sanzioni che risultano pari al minimo edittale di € 1.000).

NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI – Art. 3-bis

In sede di conversione è stato specificato che sono applicabili alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso (la norma originaria disponeva “successivamente” al 26.5.2021) le nuove disposizioni di cui all’art. 18, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” relative all’emissione della nota di credito, in caso di mancato incasso del corrispettivo, a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura (Informativa SEAC 20.1.2022, n. 20).

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Art. 3-quater

In sede di conversione è stato prorogatodal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), in presenza dell’ordine accettato dal fornitore e del versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall’art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

DETRAZIONE SPESE PER ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI / VISTO CONFORMITÀ – Art. 3-sexies

Con il DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 12.11.2020, l’estensione dell’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese per poter usufruire della detrazione del 110% (con alcune eccezioni) nonché per poter esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste) per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico.

Nell’ambito della Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), il citato Decreto è stato abrogato, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso, e le relative disposizioni sono state trasfuse nella Finanziaria 2022 con alcune modifiche (Informativa SEAC 5.1.2022, n. 4). In tale contesto, infatti, con l’art. 1, comma 29 è stato inserito il nuovo comma 1-ter all’art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale, a decorrere dall’1.1.2022:

rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 … o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160″.

Ciò ha comportato che:

  • per il periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 vigevano i nuovi obblighi ma le relative spese non erano espressamente comprese tra quelle detraibili. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ne aveva riconosciuto in via interpretativa, la detraibilità;
  • a decorrere dall’1.1.2022 per i lavori rientranti nella c.d. “edilizia libera” nonché quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, esclusi quelli rientranti nel c.d. “bonus facciate”, non devono essere assolti i nuovi obblighi di attestazione / apposizione del visto di conformità, richiesti invece per i medesimi lavori nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021.

Ora, in sede di conversione, il Legislatore ha stabilito che

le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 … si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021“.

Pertanto:

  • anche per le spese di asseverazione della congruità delle spese e di apposizione del visto di conformità sostenute tra il 12.11 e il 31.12.2021è riconosciuta la detraibilità nella stessa misura prevista per gli interventi eseguiti;
  • anche nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 è applicabile la semplificazione introdotta dalla Finanziaria 2022 che esclude dai nuovi obblighi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, con esclusione degli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate”.

ENTI DEL TERZO SETTORE – Art. 9, commi 1, 1-bis e 1-ter

È confermata la proroga al 31.12.2022 del termine entro il quale le società di mutuo soccorso potranno trasformarsi in associazioni del Terzo settore senza devolvere il patrimonio.

In sede di conversione è stata prevista l’applicazione della previsione di cui all’art. 4, comma 3, DLgs n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” oltre che agli enti religiosi civilmente riconosciuti anche alle fabbricerie ex art. 72, Legge n. 222/85. Di conseguenza anche per tali soggetti il citato D.Lgs. n. 117/2017 è applicabile limitatamente alle attività di interesse generale e alle attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che sia adottato un regolamento di recepimento delle norme del Codice e lo stesso sia depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Analoga estensione è stata prevista con riferimento all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

BONUS TERME – Art. 12, comma 2

È confermata la modifica dell’art. 29-bis, comma 1, DL n. 104/2020 in base alla quale, con riferimento alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali, l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 16, comma 3

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 27, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, è stata prorogata dal 31.12.2021 al 30.4.2022 la previsione che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione del Presidente della CTP / CTR da comunicare almeno 5 giorni prima della data fissata per l’udienza / camera di consiglio.

CREDITO D’IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI – Art. 18-quater

In sede di conversione è stato prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2022 il credito d’imposta ex art. 1, comma 117, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) riconosciuto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 “Cuochi in alberghi e ristoranti“.

Si rammenta che il bonus in esame spetta:

  • fino al 40% del costo d’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività;
  • fino ad un massimo di € 6.000.

PROROGA VERSAMENTO IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO – Art. 20-bis

In sede di conversione, con la modifica del comma 5 dell’art. 42-bis, DL n. 104/2020 è stato prorogato dal 31.1.2022 al 30.6.2022 il termine entro il quale i soggetti che hanno “splafonato” il limite di cui Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final (€ 800.000) a seguito dell’errata applicazione dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020 di cui all’art. 24, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, possono regolarizzare i versamenti senza sanzioni / interessi.

Exit mobile version