CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
- nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;
- un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.
L’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.
Ricavi 2019 |
Percentuale applicabile |
Non superiori a € 400.000 |
15% |
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 |
10% |
Superiori a € 1.000.000 |
5% |
In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:
- non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- non superiore a € 150.000.
Come previsto per il contributo a fondo perduto il contributo in esame:
- va richiesto presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
- è corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità.
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