LE NOVITÀ DEL DECRETO DI AGOSTO

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INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Nell’ambito del c.d. “Decreto Cura Italia” l’art. 44 ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private. In particolare si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un’indennità di € 600 per il mese di marzo.

L’art. 78, DL n. 34/2020 ha esteso la spettanza dell’indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione.

Ora, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dal citato art. 78, ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.

I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui al predetto DM 29.5.2020, possono richiedere il riconoscimento dell’indennità di € 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell’attività il 31.5.2020 (anziché il 30.4.2020).

Per l’accesso all’indennità i predetti soggetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.

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