INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI “PORTA A PORTA”
Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.
Tale nuova indennità:
- non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte;
- non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 44, DL n. 18/2020 (“Fondo per il reddito di ultima istanza”);
- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).
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Dal 31.8.2020 non è più possibile richiedere le indennità di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98, DL n. 34/2020. |
Lavoratori settore turismo / stabilimenti termali
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali;
che:
- hannocessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 15.8.2020.
La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:
- titolari, tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Stagionali / intermittenti / occasionali / venditori “porta a porta”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è inoltre riconosciuta a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
- tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
- non hanno un contratto in essere al 15.8.2020.
Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
- con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
- titolari di partita IVA attiva;
- iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:
· titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
· titolari di pensione. |
Lavoratori settore spettacolo
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;
ovvero
- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
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