LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020
Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha disposto la proroga al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi (vedasi tabella) dal c.d. “Decreto Cura Italia” prevedendo, entro tale data, il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Soggetti | DL n. 18/2020 | Adempimento / versamento
sospeso |
Ripresa | |
termine originario | termine prorogato | |||
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) | Art. 61, commi da 1 a 3 |
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | 30.6.2020 | 16.9.2020 |
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) | Art. 61,
commi da 1 a 3 |
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 – 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 – Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) | 1.6.2020 | 16.9.2020 | ||
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive | Art. 61, comma 5 | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.6.2020 |
30.6.2020 (*) |
16.9.2020 |
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | ||||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni | Art. 62, comma 2 | Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza | Art. 62, comma 3 | Versamenti IVA scaduti nel periodo
8.3 – 31.3.2020 |
1.6.2020 | 16.9.2020 |
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) | Art. 62, comma 4 | Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 | 1.6.2020 | 16.9.2020 |
Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 | 30.6.2020 | — |
(*) per l’IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all’1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020.
Il DL n. 34/2020, ha prorogato al 16.9.2020 anche l’effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall’art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto). |
Il citato DL n. 34/2020 ha altresì prorogato dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi (vedasi tabella) dal c.d. “Decreto Liquidità” prevedendo la medesima modalità sopra accennata.
Soggetti | DL
n. 23/2020 |
Versamento sospeso | Ripresa versamento | |
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, commi 1 e 2 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, commi 3 e 4 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 | Art. 18, comma 5 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 | 16.9.2020 | |
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa) | Art. 18, comma 5 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 | 16.9.2020 |
Il differimento dal 30.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dei seguenti versamenti.
Soggetti | DL
n. 23/2020 |
Versamento sospeso | Ripresa versamento | |
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, comma 6 | IVA scadente a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA scadente a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, comma 6 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, comma 6 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 | 16.9.2020 |
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 |
Si rammenta che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della sospensione prevista dal citato DL n. 18/2020 fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).
Ora, l’art. 97, DL n. 104/2020 in esame, prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni / interessi:
Posto che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell’intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni del c.d. “Decreto Rilancio” (unica soluzione, massimo 4 rate). Di conseguenza, sono disponibili 2 alternative:
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