LE NOVITÀ DEL DECRETO DI AGOSTO

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ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020

Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha disposto la proroga al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi (vedasi tabella) dal c.d. “Decreto Cura Italia” prevedendo, entro tale data, il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

Soggetti DL n. 18/2020 Adempimento / versamento

sospeso

Ripresa
termine originario termine prorogato
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) Art. 61,

commi da 1 a 3

Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 1.6.2020 16.9.2020
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 30.6.2020 16.9.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub,  pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) Art. 61,

commi da 1 a 3

Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 1.6.2020 16.9.2020
Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 – 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 – Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) 1.6.2020 16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive Art. 61, comma 5 Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.6.2020  

30.6.2020 (*)

16.9.2020
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni Art. 62, comma 2 Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 1.6.2020 16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza Art. 62, comma 3 Versamenti IVA scaduti nel periodo

8.3 – 31.3.2020

1.6.2020 16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto) Art. 62, comma 4 Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 1.6.2020 16.9.2020
Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 30.6.2020

(*) per l’IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all’1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020.

Il DL n. 34/2020, ha prorogato al 16.9.2020 anche l’effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall’art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossadi prima istituzione Lombardia / Veneto).

Il citato DL n. 34/2020 ha altresì prorogato dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi (vedasi tabella) dal c.d. “Decreto Liquidità” prevedendo la medesima modalità sopra accennata.

Soggetti DL

n. 23/2020

Versamento sospeso Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, commi 1 e 2 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, commi 3 e 4 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 Art. 18, comma 5 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa) Art. 18, comma 5 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020 16.9.2020

Il differimento dal 30.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dei seguenti versamenti.

Soggetti DL

n. 23/2020

Versamento sospeso Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, comma 6 IVA scadente a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 IVA scadente a maggio 2020
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, comma 6 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 Art. 18, comma 6 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 16.9.2020
riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020

Si rammenta che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della sospensione prevista dal citato DL n. 18/2020 fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

Ora, l’art. 97, DL n. 104/2020 in esame, prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni / interessi:

  • per un importo pari al 50% delle somme sospese:
  • in unica soluzione entro il 16.9.2020;
  • in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
  • per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

Posto che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell’intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni del c.d. “Decreto Rilancio” (unica soluzione, massimo 4 rate). Di conseguenza, sono disponibili 2 alternative:

  • riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio”;
  • riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 limitatamente al 50% delle somme dovute in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio” e beneficiare dell’ulteriore rateizzazione (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. “Decreto Agosto”.

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